Il riconoscimento civile delle sentenze ecclesiastiche
Autore | Luigi Tramontano |
Pagine | 131-143 |
131
Capitolo 2
Corte Cost.
n. 18/1982
Accordo
di Villa
Madama
Sentenze di
nullità
Evoluzione storica
1
2
IL RICONOSCIMENTO CIVILE
DELLE SENTENZE ECCLESIASTICHE
Gli unici provvedimenti canonici che trovano, a certe condizioni, ricono-
scimento civile, sono le sentenze emesse dai tribunali ecclesiastici che
dichiarano nullo il matrimonio religioso.
Secondo l’art. 34 dei Patti Lateranensi del 1929 ai Tribunali della Chiesa cat-
tolica era riconosciuta giurisdizione esclusiva sull’invalidità del negozio
matrimoniale, mentre ai tribunali statali restava la giurisdizione in ordine
alla separazione dei coniugi e all’invalidità della trascrizione.
Alle sentenze di nullità dei tribunali ecclesiastici veniva concessa esecutività,
e dunque, efficacia civile, con un’ordinanza emanata dalla Corte d’Appello
riunita in camera di consiglio che, non potendo sindacare le scelte nel meri-
to, si limitava sostanzialmente a registrare l’avvenuta pronuncia di nullità.
Il meccanismo così delineato è stato ridisegnato dalla Corte Costituzionale
con la sentenza n.18 del 1982, introduttiva del meccanismo della preventiva
delibazione delle sentenze di nullità, che non dovevano più essere assimilate
e trovare esecuzione meccanicamente ma all’esito di un procedimento volto
ad accertare la loro non contrarietà all’ordine pubblico ed il rispetto del
diritto delle parti di agire e resistere in giudizio in difesa dei propri diritti.
In considerazione di tali principi, con l’Accordo di Villa Madama del 1984
vennero apportate delle modifiche alle disposizioni del Concordato preveden-
do, all’art. 8, quanto segue: “Le sentenze di nullità di matrimonio pronun-
ciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività
del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle
parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con
sentenza della corte d’appello competente, quando questa accerti:
a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della
causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente
articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicu-
rato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non
difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana
per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA