Giurisprudenza sul matrimonio concordatario

AutoreLuigi Tramontano
Pagine145-168
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Capitolo 3
1
GIURISPRUDENZA SUL
MATRIMONIO CONCORDATARIO
3
SOMMARIO:
a) Trascrizione tardiva;
b) Dichiarazione di eff‌icacia delle sentenze ecclesiastiche di nullità: b-1) Norma-
tiva applicabile; b-2) Instaurazione e svolgimento della procedura; b-2-I) In genere; b-2
-II) Legittimazione; b-2-III) Competenza territoriale; b-2-IV) Patrocinio legale; b-2-V)
Onere di allegazione di atti; b-2-VI) Uso della lingua latina; b-3) Effetti sui procedimenti
di separazione e divorzio; b-4) Esecutività della sentenza ecclesiastica; b-5) Garanzia dei
diritti delle parti nel procedimento ecclesiastico; b-6) Assenza di altro giudizio pendente
davanti a giudice italiano; b-7) Compatibilità con l’ordine pubblico italiano; b-7-I)
Nozione di ordine pubblico, in genere (principi e casistica); b-7-II) Sindacato di legit-
timità; b-7-III) Esclusione unilaterale di uno dei bona matrimoni; b-7-IV) Vis et metus;
b-7-V) Errori; b-7-VI) Impotentia; b-7-VII) Amentia o defectus discretionis judicii; b-7-
VIII) Consanguineità; b-7-IX) Ratum et non consummatum; b-7-X) Condizioni apposte al
vincolo; b-8) Provvedimenti economici provvisori della corte d’appello.
a) Trascrizione tardiva.
l In tema di matrimonio concordatario per il quale non è stata richiesta la trascrizione
entro i cinque giorni dalla sua celebrazione, l’art. 8 dell’Accordo del 18 febbraio 1984
(che introduce una normativa nuova rispetto a quella dell’art. 14 della legge n. 847 del 1929),
nel richiedere per la trascrivibilità l’esistenza della volontà attuale, espressa o almeno tacita,
di entrambi i coniugi a che sia dato corso alla trascrizione, si applica anche ai matrimoni
contratti prima della entrata in vigore della disposizione stessa, ma trascritti non an-
cora. * Cass. civ., sez. I, 12 luglio 2002, n. 10141, Fattori c. Preato. [RV555676]
l In presenza della volontà di uno dei coniugi di ottenere la trascrizione di un matrimo-
nio concordatario non trascritto entro il quinto giorno dalla sua celebrazione, il requisito
della «conoscenza» della relativa istanza e della «non opposizione» alla medesima da parte
dell’altro coniuge — imposto dall’art. 8, n. 1 dell’accordo di revisione del Concordato con
la S. Sede (ratif‌icato con L. n. 121 del 1985 ed applicabile alle richieste successive alla sua
entrata in vigore, ancorché afferenti a matrimoni anteriormente contratti) — postula lo
specif‌ico riferimento all’istanza stessa di siffatta forma di adesione, onde non può
ritenersi integrato dalla dichiarazione, resa dagli sposi in occasione della celebrazione stessa,
di consentire la trascrizione. * Cass. civ., sez. I, 24 marzo 1994, n. 2893, Lippi R. c. Varricchio
ed altro. Conformi: Cass. I, 6 febbraio 1997, n. 1112; Cass. II, 26 marzo 2001, n. 4359 (la quale
esclude, anche la validità del «consenso alla trascrizione dato da uno dei coniugi con atto
destinato ad operare dopo la sua morte»).
b) Dichiarazione di eff‌icacia delle sentenze ecclesiastiche di nullità.
b-1) Normativa applicabile.
l La dichiarazione di eff‌icacia nell’ordinamento nazionale delle sentenze di nullità di
un matrimonio concordatario emesse da un Tribunale ecclesiastico è subordinata
Rassegna di giurisprudenza
IL MATRIMONIO
Parte VIII
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all’accertamento della sussistenza dei requisiti cui l’art. 797 c.p.c. — e non già l’ar t.
64 della legge n. 218 del 1995, sulla riforma del diritto internazionale privato, che lo ha
sostituito — condiziona l’eff‌icacia delle sentenze straniere in Italia, in quanto il rinvio al
riguardo contenuto alla citata disposizione codicistica nell’art. 8, n. 2, dell’Accordo di revi-
sione del Concordato 11 febbraio 1929 con la Santa Sede, stipulato in data 18 febbraio 1984,
e reso esecutivo con legge n. 121 del 1985, ha carattere formale e non materiale. Pertanto,
la censura relativa alla violazione del diritto di difesa nella procedura adottata dal Tribunale
ecclesiastico riferita al rigetto della istanza di una delle parti di visionare gli atti del processo,
rigetto motivato con la scelta della stessa parte di essere assente dal processo, non può essere
esaminata dal giudice della delibazione, per effetto del disposto del citato art. 797 c.p.c.,
siccome attinente allo svolgimento del processo ecclesiastico, al pari della doglianza con-
cernente le modalità di espletamento della consulenza tecnica. * Cass. civ., sez. I, 10 maggio
2006, n. 10796, Colde c. Pecoraro. [RV591645]
l L’abrogazione degli artt. 796 e 797 c.p.c., sancita dall’art. 73 della legge 31 maggio
1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, non è idonea,
in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, a spiegare eff‌icacia sulle
disposizioni dell’Accordo, con protocollo addizionale, di modif‌icazione del Concordato
lateranense (f‌irmato a Roma il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con la legge 25 marzo
1985, n. 121), disposizioni le quali — con riferimento alla dichiarazione di eff‌icacia, nella
Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ec-
clesiastici — contengono un espresso riferimento all’applicazione degli artt. 796 e 797 c.p.c.
(così l’art. 4 del protocollo addizionale, in relazione all’art. 8 dell’Accordo); ne consegue
che il giudice italiano, al f‌ine di decidere sulla domanda avente ad oggetto la predetta
dichiarazione di eff‌icacia, deve continuare ad applicare i menzionati articoli del codice
di rito civile, i quali risultano perciò connotati, relativamente a tale specif‌ica materia ed in
forza del principio concordatario accolto dall’ar t. 7 della Costituzione (comportante la resi-
stenza all’abrogazione delle norme pattizie, le quali sono suscettibili di essere modif‌icate, in
mancanza di accordo delle Parti contraenti, soltanto attraverso leggi costituzionali), da una
vera e propria ultrattività. * Cass. civ., sez. I, 30 maggio 2003, n. 8764, Barbitta c. Bonf‌iglio.
Conforme, Cass. I, 8 giugno 2005, n. 12010, la quale aggiunge che, conseguentemente “i vizi
attinenti alle modalità del giudizio di nullità del matrimonio concordatario svoltosi davanti
al tribunale ecclesiastico (nella specie, violazioni del diritto di difesa) devono essere dedotti
e provati ai sensi del primo comma dell’art. 797 c.p.c., sicché la censura nei confronti della
pronuncia della Corte d’appello, con la quale sia stata dichiarata eff‌icace nello Stato italiano
la sentenza ecclesiastica di nullità di detto matrimonio, attinente a dette modalità non può
essere proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione”. [RV563790]
b-2) Instaurazione e svolgimento della procedura.
b-2-I) In genere.
l Il procedimento per l’esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa
della nullità del matrimonio, dopo l’entrata in vigore delle modif‌iche al concordato con
la Santa Sede di cui all’Accordo di Roma del 18 febbraio 1984, ratif‌icato, unitamente al
protocollo addizionale, dalla L. 25 marzo 1985, n. 121, non è instaurabile d’uff‌icio, ma
postula indefettibilmente l’iniziativa di entrambi i coniugi congiuntamente, ovvero di uno
di essi, tenendo presente che, nel primo caso l’iniziativa stessa deve assumere la forma del
ricorso, con il conseguente rito camerale della relativa procedura, mentre, nel secondo caso,
si rendono necessari l’atto di citazione ed il rito ordinario. Pertanto, qualora, nella vigenza di
detta nuova disciplina, il procedimento di delibazione sia stato aperto d’uff‌icio, va affermata
la nullità di esso, ed altresì negata ogni inf‌luenza alla circostanza che uno dei coniugi, in
sede di convocazione personale, abbia affermato di aderire alla richiesta di esecutività, atteso
che tale enunciazione, pure se in ipotesi munita dei connotati della domanda giudiziale, non
potrebbe comunque costituire valido atto d’impulso processuale, per la rilevata inammissi-

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