Sentenza nº 88 da Constitutional Court (Italy), 10 Giugno 1970

RelatoreVincenzo Michele Trimarchi: udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima
Data di Resoluzione10 Giugno 1970
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 88

ANNO 1970

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZI'

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426 (compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorit‡ giudiziaria), promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1968 dal giudice istruttore del tribunale di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Salvatori Antonio e Di Mella Giancarlo, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 aprile 1970 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi:

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel procedimento civile vertente tra Antonio Salvatori e Giancarlo Di Mella davanti al tribunale di Ferrara, il giudice istruttore, dovendo provvedere, a sensi dell'art. 24 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, alla liquidazione del compenso al consulente tecnico ing. Guido Gargioni, nominato dal tribunale con ordinanza collegiale del 21 dicembre 1966, sollevava, con ordinanza del 30 giugno 1968, questione di legittimit‡ costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426, in riferimento all'art. 36, comma primo, della Costituzione.

    Riteneva preliminarmente d'essere legittimato ad elevare l'incidente in quanto il giudice istruttore civile ha carattere giurisdizionale ed in quanto l'emittendo provvedimento (rientrante nella di lui competenza funzionale ed esclusiva) ha natura decisoria (almeno per quanto concerne il quantum debeatur).

    Assumeva, quindi, che la sollevata questione fosse rilevante.

    Ed infine, a sostegno della asserita non manifesta infondatezza, ricordava, riportandosi in particolare agli artt. 3 e 4 della citata legge n. 1426 del 1956, che le prestazioni del consulente tecnico nell'interesse dell'ufficio debbono essere ragguagliate a vacazioni, che per vacazione si intende un periodo lavorativo di due ore, che il magistrato liquidatore, in caso di assistenza e collaborazione con l'ufficio durante l'assunzione di prove, deve limitarsi a prendere atto dell'orario per il quale il consulente tecnico ha prestato effettivamente la propria opera, e comunque ed in ogni altro caso deve calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento...

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