n. 14 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 giugno 2014 -

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE Sezione prima penale In composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Stefano Sernia Vista la istanza, depositata in data 05.08.2013, con cui il dott. M.M. ha chiesto la liquidazione del proprio compenso, avendo depositato relazione scritta ed esaurito il suo esame peritale, in esito all'espletamento dell'incarico peritale conferito da questa A.G. e relativo alla persona dell'imputato L.E., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con riferimento alla imputabilita' all'epoca dei fatti;

Escusso il perito all'udienza del 07.02.2014 ed apprezzatane positivamente la completezza dell'indagine e l'esaustivita' dell'accertamento, ha pronunziato la seguente Ordinanza A. La liquidazione ai sensi dell'art. 24 del D.M. 30.05.2002 e dell'art. 106-bis d.P.R. 105/2002. Al dott. M. e' stata affidata indagine tecnica riconducibile sotto la previsione dell'art. 24 D.M. 30/5/2002, che prevede un compenso oscillante tra un minimo di euro 96,58 ed un massimo di euro 387,86 (inferiore alle tariffe professionali spesso previste per tali attivita', attesa la natura pubblicistica dell'incarico e la conseguente natura indennitaria del compenso corrisposto al perito, come previsto dall'art. 50 co. 2 del d.P.R. 115/02: «Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico»);

per tali accertamenti non e' prevista una liquidazione a vacazioni, ma ad onorario variabile, la cui determinazione concreta va operata tenendo conto della complessita' dell'incarico e del pregio dell'accertamento. Va quindi rilevata la non minima complessita' dei quesiti, avendo dovuto il perito sottoporre ad esame diretto il periziando per due volte, assumendo informazioni ed esaminando anche le sue sorelle a verifica del contesto socio culturale di provenienza del periziando e della possibile influenza dello stesso sulla sua interpretazione paranoidea degli eventi;

e va altresi' apprezzata la qualita' dell'accertamento peritale (la relazione e' esaustiva e ben motivata, l'accertamento appare essere stato condotto con scrupolo, attenzione e completezza). Si ritiene quindi che, nel contemperare gli indicatori di complessita' di cui ai capoversi precedenti, sia congruo liquidare la somma di euro 240,00. Sono state altresi' documentate, come da fattura, spese per euro 205,81 per competenze dell'ausiliario (psicologo che ha proceduto alla somministrazione di test psicodiagnostici al periziando) della cui opera il perito era stato debitamente e preventivamente autorizzato ad avvalersi. Va peraltro osservato che, ai sensi dell'art. 56 co. 3 del d.P.R. 115/02, i compensi degli ausiliari del perito costituiscono una spesa la cui entita' va «determinata sulla base delle tabelle di cui all'art. 50» del citato d.P.R. 115/02, e quindi nell'ambito della stessa forbice tra minimi e massimi prevista dal citato art. 24 del D.M. 30.05.2002;

conseguentemente va ritenuto che il compenso dell'ausiliario possa essere riconosciuto, come spesa autorizzata, nei limiti di euro 150,00, per ovvie ed evidenti ragioni di proporzionalita' rispetto al compenso riconosciuto al perito. Va quindi rilevato che il compenso spettante al perito (se non anche quello liquidabile a titolo di spesa giusta il richiamo all'art. 50 d.P.R. 115/02 contenuto nell'art. 56 dello stesso d.P.R., e la conseguente evocazione di una disciplina unitaria dei criteri di liquidazione dei compensi al perito e delle spese liquidabili ai suoi ausiliari) va ulteriormente ridotta di 1/3: sulla disciplina sopra descritta opera infatti, con effetti sensibilmente riduttivi degli importi da liquidarsi, l'art. 106-bis del d.P.R. 115/02, introdotto dal comma 606 lett. b) dell'art. l della L. 147/2013, c.d. «legge stabilita'» per il 2014, che prevede la riduzione di 1/3 degli onorari spettanti ai difensori, ai custodi, ai consulenti nominati dal Giudice e dalle parti ed agli altri ausiliari del giudice: norma che, ai sensi dell'art. 1 co. 607 della L. 147/2013, va applicata anche retroattivamente, a tutte le liquidazioni non ancora operate dal Giudice alla data di entrata in vigore della legge. Nonostante quindi la maggior parte delle operazioni peritali (tutte tranne l'esame dibattimentale del perito) sia stata portata a termine prima dell'entrata in vigore della L. n. 147/2013, la stessa e' applicabile anche a tale caso, ai sensi del citato comma 607 dell'art. l della suddetta legge. L'imputato e' stato ammesso al beneficio a spese dello Stato con decreto emesso da questo Tribunale in data 13.12.2012 e pertanto al presente caso e' senz'altro applicabile la nuova norma, la cui collocazione si pone nel capo V del d.P.R. 115/02, relativo all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (sebbene possa legittimamente ritenersi che la norma abbia portata generale anche nei giudizi in cui non vi e' stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non avendo senso ipotizzare che il Legislatore abbia voluto introdurre una disposizione che comporti un'ingiustificata disparita' di trattamento economico dell'ausiliario per fatto assolutamente indipendente dalla sua volonta' e ininfluente sulle caratteristiche della sua prestazione, e cioe' essere stata o meno una delle parti ammessa al patrocinio a spese dello Stato). B. Contrasto degli articoli 106-bis d.P.R. 115/02 e 1 co. 607 legge 147/2013 con gli articoli 3, 53, 36 Cost. Va quindi osservato che la riduzione di 1/3 dei compensi spettanti al perito, introdotta dalla norma in oggetto, non appare giustificabile con la natura pubblicistica dell'incarico, atteso che la decurtazione introdotta dall'art. 106-bis d.P.R. 115/02 va ad operare su di un sistema tariffario che, ai sensi dell'art. 50 d.P.R. medesimo, gia' e' impostato con decreti ministeriali che mitighino l'onere dei tariffari professionali contemperandoli con la suddetta natura pubblicistica dell'incarico, pervenendo alla determinazione di un impianto indennitario talora di modesta entita' economica, laddove si tenga conto di come la prestazione professionale del perito (nel caso concreto, consistente nella acquisizione di atti e documenti, accessi in cancelleria, esecuzione di visite diagnostiche, redazione di una relazione sugli esiti delle stesse, esposizione orale nell'esame dibattimentale) sia piu' complessa ed articolata della classica prestazione diagnostica del professionista che riceva un paziente nel proprio studio professionale. B.1 Il contrasto dell'art. 1 co. 607 legge 147/2013 con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione. A parere del Tribunale, appare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - per contrasto con gli artt. 3, 53 e 36 della Costituzione - dell'art. 106-bis d.P.R. 115/02, nella parte in cui prevede la decurtazione degli onorari spettanti al perito, nonche' - per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione - dell'attuale disciplina, nella parte in cui prevede l'applicazione del citato art. 106-bis d.P.R. 115/02 e del conseguente nuovo tariffario - come risultante dalla riduzione di 1/3 degli onorari risultanti dalla previgente disciplina - ai sensi dell'art. l co. 607 della legge 147/2013, anche alla liquidazione di prestazioni peritali gia' operate nel vigore della precedente normativa, ma ancora non liquidate dal giudice. Va in primo luogo ritenuta la natura di decisione, a carattere giurisdizionale, del provvedimento di liquidazione del compenso dell'ausiliario emesso dal Giudice, come gia' ritenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 del 1970;

ne consegue che, nonostante la apparente natura amministrativa dell'atto di liquidazione, appartenendo pero' questo pur sempre al giudice nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, tanto da essere previsto gia' dall'art. 232 del cpp, esso ha legalmente natura giurisdizionale, e l'autorita' che e' chiamato ad emetterlo e' quindi «Giudice» nel senso previsto dall'art. 1 della L. Cost. n. l del 1948, sicche' la questione di costituzionalita' delle leggi che disciplinano l'atto di liquidazione e' conseguentemente sollevabile d'ufficio dal Giudice ai sensi del citato 1 della L. Cost. n. 1 del 1948. B.2 Contrasto dell'art. 1 co. 607 legge 147/13 con l'art. 3 Cost. Come si e' anticipato, la norma in oggetto opera con effetti retroattivi, atteso che si applica non solo per il futuro, ma anche per il passato, concorrendo a determinare l'entita' monetaria dell'indennita' da liquidarsi anche agli ausiliari del giudice che abbiano gia' prestato - in tutto o in parte (nel caso presente, la maggior parte) - la propria opera ed esaurito l'ufficio loro affidato;

e tale modifica, come si e' detto, opera in peius, introducendo la riduzione di 1/3 di quanto altrimenti sarebbe stato loro liquidato nel vigore della normativa esistente nel momento in cui e' stato loro affidato l'incarico di ausiliario del giudice. Invero, va in primo luogo escluso che il complesso di norme di cui agli artt. 50 segg,, 106-bis d.P.R. 115/02, 24 D.M. 30.05.2002, abbia natura processuale e soggiaccia pertanto al principio secondo cui «tempus regit actum»;

invece, le norme surrichiamate, concorrendo a determinare non solo le modalita' procedimentali con cui si procede al pagamento dell'ausiliario, ma anche alla determinazione del quantum da pagarsi, hanno evidente natura sostanziale, in quanto determinano (analogamente ai decreti ministeriali che stabiliscono i tariffari forensi per quel che...

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