LEGGE 1 dicembre 1956, n. 1426 - Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria

Coming into Force17 Gennaio 1957
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1957/01/02/056U1426/CONSOLIDATED/20020615
Published date02 Gennaio 1957
Enactment Date01 Dicembre 1956
Official Gazette PublicationGU n.1 del 02-01-1957
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Gli onorari e le vacazioni dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite per disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia penale e civile sono regolati dalle norme seguenti.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319

Art 1.

IL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 2.

L'onorario per una visita medica e relazione, compresa, ove occorra, la prima medicazione, e' di lire 1200.

L'onorario per le sezioni di cadaveri non inumati e' di lire 5000 e per quelle di cadaveri esumati e' di lire 10.000, compresi, in entrambi i casi, il verbale di autopsia, la relazione sui risultati dell'autopsia stessa, l'esame degli atti processuali e le ricerche dottrinali o di altro carattere che al perito occorressero per rispondere ai quesiti proposti, rimanendo escluse le ricerche di laboratorio.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319

Art 2.

IL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 3.

Salvi i casi indicati nel precedente articolo, i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori sono compensati, per l'attivita' prestata, a vacazioni, in proporzione del tempo impiegato.

Le vacazioni sono di due ore e nel calcolo delle medesime non e' computato il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno.

Il diritto a vacazione non si divide che per meta'; trascorsa un'ora e un quarto e' dovuto il diritto intero.

Per ogni incarico ciascun perito non puo' ricevere piu' di quattro vacazioni al giorno.

Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorita' giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni. Il magistrato, prima di conferire l'incarico al perito, deve farsi rilasciare una dichiarazione relativa al numero ed alla natura degli incarichi che al perito stesso sono stati gia' conferiti e che sono ancora in corso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato e' tenuto, sotto la sua personale responsabilita', a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319

Art 3.

IL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 4.

Le vacazioni per le perizie ordinate dal giudice penale sono:

  1. la prima di lire 2000 e ciascuna delle successive di lire 1000 per i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori forniti di titolo di studio universitario o equivalente;

  2. la prima di lire 1000 e ciascuna delle successive di lire 700 per i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori forniti di titolo di studio di scuola media superiore;

  3. la prima di lire 800 e ciascuna delle successive di lire 500, per gli altri periti o consulenti tecnici, interpreti e traduttori.

Le suddette vacazioni, per le consulenze tecniche ordinate dal giudice civile, possono essere aumentate di un quarto.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319

Art 4.

IL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 5.

Ove per l'adempimento del loro incarico debbano trasferirsi a distanza maggiore di tre chilometri dalla loro residenza:

  1. i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori di cui al primo comma lettera a) dell'articolo precedente hanno diritto ad un'indennita' giornaliera di lire 1.800, da ridursi a due terzi in caso di...

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