LEGGE 8 luglio 1980, n. 319 - Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria

Coming into Force30 Luglio 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/07/15/080U0319/CONSOLIDATED/20020615
Published date15 Luglio 1980
Enactment Date08 Luglio 1980
Official Gazette PublicationGU n.192 del 15-07-1980
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Classificazione dei compensi

I compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia penale e civile si distinguono in onorari e indennita'.

Gli onorari sono fissi, variabili o commisurati al tempo.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115

Art 2.

Onorari fissi e variabili

La misura degli onorari fissi e di quelli variabili e' stabilita con tabelle redatte con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico e approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

Per la determinazione degli onorari variabili, il giudice deve tenere conto delle difficolta' dell'indagine e della completezza e del pregio della prestazione fornita.

Se l'autorita' giudiziaria dichiara, con provvedimento motivato, l'urgenza dell'adempimento fissando un termine inferiore a quello ordinariamente ritenuto necessario, gli onorari fissi e quelli variabili possono essere aumentati fino al venti per cento.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115

Art 3.

Applicazione analogica degli onorari fissi e variabili

Gli onorari fissi e quelli variabili si applicano anche per le prestazioni analoghe a quelle espressamente previste nelle tabelle.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115

Art 4.

Onorari commisurati al tempo

Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni.

La vacazione e' di due ore. L'onorario per la prima vacazione e' di L. 10.000 e per ciascuna delle successive e' di L. 5.000.

L'onorario per la vacazione puo' essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni e' fissato un termine non superiore a cinque giorni; puo' essere aumentato fino alla meta' quando e' fissato un termine non superiore a quindici giorni.

L'onorario per la vacazione non si divide che per meta'; trascorsa un'ora e un quarto e' dovuto interamente.

Il giudice non puo' liquidare piu' di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.

Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorita' giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato e' tenuto, sotto la sua personale responsabilita', a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

Art 4.

Onorari commisurati al tempo

Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni.

La vacazione e' di due ore. L'onorario per la prima vacazione e' di L. 10.000 e per ciascuna delle successive e' di L. 5.000.

L'onorario per la vacazione puo' essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni e' fissato un termine non superiore a cinque giorni; puo' essere aumentato fino alla meta' quando e' fissato un termine non superiore a quindici giorni.

L'onorario per la vacazione non si divide che per meta'; trascorsa un'ora e un quarto e' dovuto interamente.

Il giudice non puo' liquidare piu' di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.

Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorita' giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato e' tenuto, sotto la sua personale responsabilita', a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.1

Art 4.

Onorari commisurati al tempo

Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo...

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