Sentenza nº 21 da Constitutional Court (Italy), 18 Luglio 1956

Data di Resoluzione18 Luglio 1956
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 21

ANNO 1956

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente

Dott. Gaetano AZZARITI

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Mario BRACCI

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti dalla Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale, previe le deliberazioni della Giunta regionale in data 24 gennaio, 3 e 15 febbraio 1956, rappresentata e difesa dagli avv. Egidio Tosato, Achille Donato Giannini e Pietro Gasparri, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni:

1) legge 22 dicembre 1951, n. 1379 (Istituzione di una imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal D.L. 14 aprile 1948, n. 496) - Registro ricorsi 1956, n. 15;

2) legge 2 luglio 1952, n. 703, art. 2, ultimo comma (Disposizioni in materia di finanza locale) - Registro ricorsi 1956, n. 16;

3) legge 27 dicembre 1952, n. 3596 e D.P.R. 24 giugno 1954, n. 342 (Nuove norme sulla imposta di pubblicità) - Registro ricorsi 1956, n. 17;

4) art. 26 della legge 6 agosto 1954, n. 603 (Istituzione di una imposta sulle Società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari) - Registro ricorsi 1956, n. 18;

5) legge 31 luglio 1954, n. 608 (Abolizione della imposta sulle rendite degli Enti di mano morta) - Registro ricorsi 1956, n. 19:

Vista la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri, avvenuta con il deposito delle deduzioni in cancelleria il 9 e il 12 marzo 1956;

Udita all'udienza pubblica del 13 giugno 1956 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;

Uditi gli avv. Achille Donato Giannini, Egidio Tosato e Pietro Gasparri per la Regione autonoma della Sardegna e il sostituto avvocato generale dello Stato Luigi Tavassi La Greca:

Ritenuto in fatto

Con deliberazioni in data 24 gennaio, 3 e 15 febbraio 1956 la Giunta regionale sarda decideva di impugnare davanti alla Corte costituzionale, fra gli altri, i provvedimenti legislativi della Repubblica indicati in epigrafe, tutti diretti a disciplinare materia tributaria.

In esecuzione delle deliberazioni ricordate venivano notificati cinque ricorsi, tutti in data 20 febbraio 1956, tutti depositati in cancelleria il 28 successivo ed annotati nel registro dei ricorsi sotto i nn. 15, 16, 17, 18 e 19. In tutti i procedimenti relativi si costituiva il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, depositando le proprie deduzioni il 9 marzo 1956 in risposta ai ricorsi registrati ai nn. 16, 18 e 19 e il 12 marzo in risposta ai ricorsi nn. 15 e 17, e concludendo, in tutti, per la deliberazione di inammissibilità, o quanto meno per il rigetto del ricorso della Regione.

Le conclusioni delle parti erano ribadite nelle memorie di replica, depositate nei termini stabiliti, e nella discussione orale. Nel corso di questa, il patrocinio della Regione ricorrente formulava un'istanza subordinata, nella ipotesi che la Corte costituzionale non si ritenesse competente a risolvere la questione sulla ripartizione fra lo Stato e la Regione dei proventi di alcune imposte in discussione, e sosteneva che in tal caso i principi generali del sistema processuale avrebbero imposto la sospensione necessaria del giudizio (arg. ex art. 295 Cod. proc. civ.) fino a che la controversia pregiudiziale insorta non fosse stata decisa dal giudice competente. Replicava l'Avvocatura generale dello Stato, contestando che vi siano giudici competenti a giudicare una simile questione, da risolvere invece sul terreno amministrativo e politico.

Gli elementi comuni a tutte, le cinque cause consistono nella materia più o meno affine, che forma oggetto delle disposizioni legislative denunciate, e nella identità delle norme dello Statuto speciale per...

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