La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.
E' abolita, con effetto dal 1 gennaio 1954, l'imposta di manomorta prevista dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3271, e successive aggiunte e modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO