LEGGE 31 luglio 1954, n. 608 - Abolizione dell'imposta sulle rendite degli enti di manomorta

Versione originale<a href='/vid/abolizione-dell-imposta-sulle-852592930'>LEGGE 31 luglio 1954, n. 608 - Abolizione dell'imposta sulle rendite degli enti di manomorta</a>
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Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.

E' abolita, con effetto dal 1 gennaio 1954, l'imposta di manomorta prevista dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3271, e successive aggiunte e modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 31 luglio 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

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