DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1954, n. 342 - Nuove norme sulla imposta di pubblicita'

Coming into Force13 Luglio 1954
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Published date28 Giugno 1954
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1954/06/28/054U0342/CONSOLIDATED/20080625
Enactment Date24 Giugno 1954
Official Gazette PublicationGU n.145 del 28-06-1954 - Suppl. Ordinario
TITOLO I Norme generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1952, n. 3596, che delega al Governo l'emanazione di nuove norme sull'imposta di pubblicita';

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 126, che fissa al 30 giugno 1954 il termine per l'emanazione delle dette norme;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare costituita ai sensi dell'art. 7 della su citata legge 27 dicembre 1952, n. 3596;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il bilancio; Decreta: Art. 1.

La pubblicita', attuata con qualsiasi mezzo, per qualsiasi fine e con qualsiasi forma nel territorio della Repubblica, e' soggetta ad una speciale imposta nella misura e nei modi previsti dal presente decreto.

Art 2.

L'imposta di cui al precedente articolo e' fissa, graduale o proporzionale.

L'imposta fissa colpisce in un'unica misura la pubblicita' di una determinata specie con riguardo soltanto alla natura di essa.

L'imposta graduale e' stabilita in una misura che varia secondo il numero, le dimensioni, la durata ed altri elementi connaturali all'oggetto imponibile.

L'imposta proporzionale e' ragguagliata, mediante una percentuale costante, al corrispettivo della pubblicita'.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta proporzionale, le frazioni dell'imponibile inferiori alle cento lire si considerano come un centinaio intero.

Gli importi dovuti a titolo d'imposta fissa o graduale e le aliquote d'imposta proporzionale sono stabiliti per ciascuna specie di pubblicita' nell'annessa tariffa (allegato A).

Art 3.

La imposta sulla pubblicita' si corrisponde o in modo ordinario con l'applicazione di marche da bollo o in modo straordinario con

l'applicazione del bollo a punzone da parte degli Uffici dei

registro o in modo virtuale mediante pagamento del tributo agli stessi Uffici. Le marche debbono essere annullate direttamente dagli interessati con la data scritta oppure impressa con perforazione o con bollo ad inchiostro grasso o copiativo parte sul foglio e parte sulla marca.

La marca deve essere apposta sulla parte visibile del foglio.

L'apposizione del bollo a punzone viene eseguita dagli Uffici del registro a cio' autorizzati.

Il Ministro per le finanze e' autorizzato a determinare con proprio decreto la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi di uno speciale bollo a punzone e di speciali marche da servire esclusivamente per la riscossione della imposta sulla pubblicita'.

Alla distribuzione ed alla vendita delle predette marche si applicheranno le norme vigenti in materia di distribuzione e vendita di valori bollati.

Art 4.

E' vietato:

1) di scrivere sull'impronta del bollo a punzone;

2) di scrivere sulla marca tranne che per eseguirne l'annullamento nei casi e nei modi previsti;

3) di applicare la marca non intiera o composta di parti di una o diverse marche e di applicare marche che portino tracce di precedente uso;

4) di apporre ed annullare le marche in luogo ed in modo diverso da quello prescritto.

Art 5.

L'imposta prevista dal presente decreto non e' compresa nell'abbonamento alle tasse ed imposte indirette sugli affari del quale fruiscono a norma delle vigenti disposizioni, taluni istituti ed enti.

TITOLO II Disposizioni relative agli avvisi al pubblico
Art 6.

La imposta sugli avvisi fatti su carta o cartone e sulle decalcomanie e vetrofanie si corrisponde, giusta le prescrizioni della annessa tariffa (allegato A), a mezzo di marche o di bollo a punzone.

Art 7.

Per gli avvisi, tabelle e targhe fatti mediante la pittura o con qualsiasi altro mezzo su materia diversa dalla carta e per gli avvisi luminosi o illuminati l'imposta prevista dalla tariffa (allegato A) e' dovuta trimestralmente in base ad apposita denunzia da presentarsi all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione gli avvisi devono essere affissi o esposti.

La denunzia deve contenere il numero, l'oggetto e le dimensioni degli avvisi, il luogo e la durata della affissione o esposizione.

Per la pubblicita' effettuata in piu' circoscrizioni di Uffici del registro la denunzia di cui sopra potra' essere presentata all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno domicilio o sede coloro che intendono affiggere o esporre gli avvisi, tabelle e targhe.

In tal caso alla denunzia deve essere allegato l'elenco dei Comuni nei quali viene eseguita la pubblicita', con l'indicazione del numero e delle dimensioni degli avvisi da affiggere o da esporre in ciascun Comune, specificando il numero degli avvisi la cui affissione o esposizione deve essere autorizzata dalle Amministrazioni comunali e quelli per i quali tale autorizzazione non sia richiesta.

Per la pubblicita' concessa o effettuata dalle Amministrazioni delle ferrovie dello Stato, delle poste e telecomunicazioni e della Azienda nazionale autonoma delle strade statali, la denunzia deve essere presentata dalle dette Amministrazioni e deve contenere l'indicazione del numero complessivo e delle dimensioni degli avvisi, tabelle e targhe da affiggere o da esporre. L'imposta, e' dovuta dalle stesse Amministrazioni anche per la pubblicita' eseguita per conto di terzi, con diritto di rivalsa verso il committente.

Art 8.

La denunzia di cui all'articolo precedente e' fatta in duplice esemplare sugli appositi stampati forniti dall'Amministrazione finanziaria.

Essa deve essere presentata anteriormente all'inizio della pubblicita' e vale per il trimestre in corso. Per trimestri s'intendono i periodi dell'anno che vanno dal 1 gennaio al 31 marzo, dal 1 aprile al 30 giugno, dal 1 luglio al 30 settembre, dal 1 ottobre al 31 dicembre.

Il pagamento della imposta deve essere effettuato al momento della presentazione della denunzia.

Gli estremi della quietanza di pagamento devono annotarsi su entrambi gli esemplari della detta denunzia, di cui uno viene restituito al denunziante. Questi deve conservarlo finche' dura l'esposizione degli avvisi e deve esibirlo ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti incaricati dell'accertamento delle trasgressioni alle norme del presente decreto.

Ove negli ultimi dieci giorni del trimestre non venga data disdetta al competente Ufficio del registro, la denunzia s'intende tacitamente rinnovata ed il pagamento dell'imposta deve essere eseguito entro i primi dieci giorni di ciascun trimestre.

E' consentito il pagamento anticipato dell'imposta per l'intero anno solare e non ne e' ammesso il rimborso ove la pubblicita' venga a cessare per qualsiasi causa nel periodo per il quale il tributo e' stato corrisposto.

Art 9.

Per gli avvisi distribuiti a scopo pubblicitario - volanti, a mano o per posta - l'imposta si corrisponde mediante denunzia in doppio esemplare, da presentarsi all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione e' domiciliata la persona o ha sede la ditta nel cui interesse e fatta la distribuzione e prima che questa si effettui.

La denunzia deve contenere l'indicazione del numero e dell'oggetto degli avvisi nonche' la durata della distribuzione e deve essere corredata, per gli avvisi stampati o litografati, dal bollettino o buono di consegna rilasciato dalla tipografia.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato al momento della presentazione della denunzia.

Un esemplare della denunzia, munito degli estremi della quietanza di pagamento dell'imposta, deve essere restituito al denunziante perche' questi possa provare durante e dopo la distribuzione, di avere assolto il tributo.

Con le stesse modalita' di cui ai precedenti comma si corrisponde l'imposta per la pubblicita' effettuata da aerei con lancio di manifestini o di oggetti pubblicitari, con avvisi o disegni fumogeni, striscioni e simili

Art 10.

Per la pubblicita' stampata o stampigliata su bollette, biglietti e ricevute di pubblici servizi, schede di giuochi pronostici, carte...

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