LEGGE 27 dicembre 1952, n. 3596 - Delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa per l'emanazione di nuove norme sulle imposte sul bollo e sulla pubblicita'

Coming into Force04 Febbraio 1953
End of Effective Date21 Dicembre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1953/01/20/052U3596/CONSOLIDATED/20080625
Published date20 Gennaio 1953
Enactment Date27 Dicembre 1952
Official Gazette PublicationGU n.15 del 20-01-1953
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Governo e' autorizzato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nuove norme sulla imposta di bollo ed una nuova tariffa sull'imposta medesima.

Le norme e la tariffa anzidette dovranno soddisfare l'esigenza di semplificare e riordinare radicalmente il tributo, per e quando il carico tributario sui vari atti, adeguando le aliquote al mutato valore della moneta, facilitando la identificazione delle categorie degli atti imponibili e del loro regime fiscale e rendendo piu' agevole il pagamento e l'accertamento dell'imposta.

Art 2.

Ai fini delle semplificazioni previste dall'articolo precedente le nuove norme e le relative tariffe dovranno attuare i seguenti criteri:

1) coordinamento del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, con le disposizioni emanate successivamente, con i nuovi codici, con le leggi riflettenti le cambiali e gli altri titoli di credito, e con la legge 7 gennaio 1929, n. 4;

2) eliminazione di tutte le disposizioni non piu' rispondenti alle necessita' o alle limitate condizioni di vita della Nazione o di limitato rendimento tributario o di molestia per il contribuente;

3) adeguamento della misura dei vigenti articoli di tariffa al mutato valore della moneta, con contemporanea riduzione degli stessi ad un numero limitato di voci e con elevazione di taluni limiti di esenzione;

4) raggruppamento in un solo articolo di tariffa di atti affini e similari riducendo al minimo l'attuale discriminazione degli atti e scritti soggetti a bollo;

5) semplificazione delle modalita' di accertamento e di pagamento dell'imposta e con eventuale sostituzione del pagamento a forfait alla redazione in carta bollata di determinati atti ricorrenti tra le stesse parti, in modo da conciliare le esigenze dei contribuenti con gli interessi erariali;

6) stralcio delle disposizioni riguardanti le imposte indicate nell'art. 5 della presente legge, le quali per'altro rimaranno in vigore nella misura e con le norme di accertamento e di applicazione previste dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore della legge tributaria sulla pubblicita' prevista dal...

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