DECRETO 22 marzo 2002 - Emissione dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" (CTZ-24) con decorrenza 28 marzo 2002 e scadenza 31 marzo 2004, prima e seconda tranche

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministrodell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e del bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 marzo 2002 ammonta al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, ad euro 31.037 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro "zero coupon" della durata di ventiquattro mesi ("CTZ-24"); Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole; Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modifazioni, e' disposta l'emissione di una prima tranche di "CTZ-24", con decorrenza 28 marzo 2002 e scadenza 31 marzo 2004, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione e' prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma del presente articolo, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui

ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle rispettive operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto e' di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verra' riconosciuto mediante...

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