LEGGE 23 dicembre 2000, n. 389 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003

Coming into Force13 Gennaio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/12/29/000G0440/CONSOLIDATED/20011201
Enactment Date23 Dicembre 2000
Published date29 Dicembre 2000
Official Gazette PublicationGU n.302 del 29-12-2000 - Suppl. Ordinario n. 220
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)

  1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2001, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art 2.

Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2001 e' confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione delle spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attivita' di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio della programmazione economica. A decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica quanto disposto dall'articolo 42, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, pubblicato del supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2000, concernente disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le disponibilita' impegnate ovvero non utilizzate alla data del 31 dicembre 2000, relative ai capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione di competenza. In via transitoria, rimane ferma l'operativita', a stralcio, e comunque non oltre il 30 maggio 2001, dell'Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, esclusivamente per la definizione degli adempimenti amministrativi e contabili connessi alle operazioni di chiusura dell'esercizio 2000 relativamente alla gestione della Presidenza del Consiglio dei ministri non afferente al bilancio autonomo della stessa Presidenza, avuto riguardo alle esigenze di tempestiva determinazione del rendiconto generale dello stato per il predetto esercizio.

  2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001: Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inderogabili esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per oneri del personale gia' dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative degli incaricati della progettazione di opere pubbliche e Fondo da ripartire per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Personale" nonche' Fondo per la concessione di agevolazioni tariffarie per viaggi in ferrovia degli appartenenti alle Forze armate ed assimilati, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Ferrovie dello Stato" (oneri comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito delle unita' previsionali di base "Accordi ed organismi internazionali" (interventi); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi diversi" (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Difesa del suolo" (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

  3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2001, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Ente nazionale di assistenza al volo" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'"Ente nazionale di assistenza al volo", delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

  4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 32.750 miliardi.

  5. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e superiori a tale durata, sono fissati per l'anno finanziario 2001 in lire 10.000 miliardi ciascuno.

  6. Il SACE e' altresi' autorizzato, per l'anno finanziario 2001, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 5.

  7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interessi sui titoli del debito pubblico" (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

  8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.969 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 2.000 miliardi e lire 15.000 miliardi.

  9. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

  10. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unita' previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilita' delle Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi n. 2 e n. 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

  11. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

  12. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati...

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