Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Ca...

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 2004

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza

delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte);

Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione,

Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara

Monte (Calabria).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139 ed, in particolare gli articoli 1 e 2 del predetto decreto-legge, ove si dispone che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza delle grandi dighe si provvede su indicazione del Registro italiano dighe e previa emanazione della deliberazione di cui all'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la nota del Registro italiano dighe n. 5509 del 18 agosto 2004, nella quale vengono individuate le dighe per le quali ricorrono i presupposti necessari per la dichiarazione di stato di emergenza; Vista le note delle regioni Piemonte, Sicilia, Sardegna e Basilicata nelle quali si chiede la sospensione delle procedure avviate per la messa in sicurezza degli impianti di Arignano, Villarosa, Assemini, Monteponi e Muro Lucano; Vista la nota del Registro italiano dighe n. DG/120/2004 del 21 ottobre 2004, nella quale si esprime parere favorevole alla sospensione della procedura, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge convertito sopra menzionato, per gli impianti di Assemini e Monteponi (Sardegna), Arignano (Piemonte), Villarosa (Sicilia) e Muro Lucano (Basilicata); Considerato, altresi', che permane per i restanti impianti di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT