ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2004, N. 79
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "attivita' di vigilanza", sono inserite le seguenti: "prevista dal regolamento" e le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: "alle province autonome", sono inserite le seguenti: ", alle prefetture-uffici territoriali del Governo"; al secondo periodo, dopo le parole: "segnalano al Registro italiano dighe", sono inserite le seguenti: ", entro trenta giorni dalla comunicazione dell'elenco delle opere di cui al comma 1,".
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: "si provvede", sono inserite le seguenti: ", nei casi in cui sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza,";
al comma 3, le parole: "Comitato di alta vigilanza" sono sostituite dalle seguenti: "Comitato di alta sorveglianza".
All'articolo 3:
al comma 1, terzo periodo, le parole da: "maggiori" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "deroghe al contratto collettivo e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, a titolo di contributo annuale del Ministero dell'economia e delle finanze al Registro italiano dighe. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione...