LEGGE 28 maggio 2004, n. 139 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe

Coming into Force30 Maggio 2004
Published date29 Maggio 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/05/29/004G0174/ORIGINAL
Enactment Date28 Maggio 2004
Official Gazette PublicationGU n.125 del 29-05-2004
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 maggio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2004, N. 79

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: "attivita' di vigilanza", sono inserite le seguenti: "prevista dal regolamento" e le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: "alle province autonome", sono inserite le seguenti: ", alle prefetture-uffici territoriali del Governo"; al secondo periodo, dopo le parole: "segnalano al Registro italiano dighe", sono inserite le seguenti: ", entro trenta giorni dalla comunicazione dell'elenco delle opere di cui al comma 1,".

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: "si provvede", sono inserite le seguenti: ", nei casi in cui sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza,";

al comma 3, le parole: "Comitato di alta vigilanza" sono sostituite dalle seguenti: "Comitato di alta sorveglianza".

All'articolo 3:

al comma 1, terzo periodo, le parole da: "maggiori" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "deroghe al contratto collettivo e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, a titolo di contributo annuale del Ministero dell'economia e delle finanze al Registro italiano dighe. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione...

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