DELIBERAZIONE 13 marzo 2003 - Definizione di modalita' per il riconoscimento e la verifica della qualifica di cliente idoneo ed altri obblighi di informazione. (Deliberazione n. 20/03)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 13 marzo 2003, Premesso che

l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) definisce come cliente idoneo la persona fisica o giuridica che ha la capacita', per effetto del decreto medesimo, di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero; l'art. 10, comma 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (di seguito

legge n. 57/2001), recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, ha aggiunto all'art. 14 del decreto legislativo n. 79/1999 un comma 5-bis, che dispone che "a decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'Enel S.p.a. di non meno di 15.000 MW di capacita' produttiva ai sensi dell'art. 8, comma 1, e' cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attivita' esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonche' ai soggetti di cui all'art.

1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh"; la stessa disposizione stabilisce che, con la medesima decorrenza, cessano di avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo 14; l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 stabilisce che hanno diritto alla qualifica di cliente idoneo

  1. i distributori, limitatamente all'energia elettrica destinata a clienti idonei connessi alla propria rete; b) gli acquirenti grossisti, limitatamente all'energia consumata da clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita; c) i soggetti cui e' conferita da altri Stati la capacita' giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il distributore, limitatamente all'energia consumata al di fuori del territorio nazionale (di seguito: clienti esteri); d) l'azienda di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235; l'art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n.

    481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti; l'art. 2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorita' pubblicizzi e diffonda la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e la possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali; l'art. 2, comma 20, lettera a), della legge n. 481/1995, prevede che, per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Autorita' possa richiedere, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attivita'; l'art. 2, comma 22, della legge n. 481/1995, prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorita', oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni; Visto

    il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e in particolare l'art. 10; la legge n. 481/1995; la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.

    403, recante regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; il decreto legislativo n. 79/99, ed in particolare l'art. 2, comma 6, l'art. 4, comma 3, e l'art. 14, commi 1, 5-bis e 8; la deliberazione dell'Autorita' 26 maggio 1999, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 144 del 22 giugno 1999, recante la definizione di clausole negoziali da inserire nei contratti bilaterali di fornitura a clienti idonei; la deliberazione dell'Autorita' 30 giugno 1999, n. 91, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 188 del 12 agosto 1999, recante modalita' di riconoscimento e di verifica della qualifica di cliente idoneo e istituzione dell'elenco dei clienti idonei (di seguito: deliberazione n. 91/99); la deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre 1999, n. 158, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 263 del 9 novembre 1999, concernente la facolta' di recesso nei contratti di fornitura annuali, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici (di seguito: deliberazione n. 158/99); la deliberazione dell'Autorita' 22 marzo 2001, n. 66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 86 del 12 aprile 2001, recante modifica delle modalita' di verifica della qualifica di cliente idoneo di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 giugno 1999, n. 91; Considerato che

    la cessione di capacita' produttiva di cui all'art. 14, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 79/1999, da parte della societa' Enel S.p.a., e' avvenuta in data 29 gennaio 2003, e che pertanto l'abbassamento della soglia di consumo annuo di energia elettrica, ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, si produrra' a partire dal 29 aprile 2003; i gestori delle reti di distribuzione dispongono dei dati relativi al consumo di energia elettrica da parte dei clienti finali allacciati alle proprie reti; i clienti finali sono in grado di verificare autonomamente se i propri consumi di energia elettrica, misurati in un unico punto del territorio nazionale, siano stati superiori a 0,1 GWh nell'anno solare precedente; i clienti finali che soddisfano la condizione di cui all'art. 14, comma 5-bis, del decreto...

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