DECRETO 21 aprile 2009 - Procedure di verifica del sistema di controllo di conformita'' del processo produttivo e della conformita'' del prodotto al tipo omologato per veicoli, sistemi, componenti ed entita'' tecniche. (09A05244)

IL CAPO DIPARTIMENTO

per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, n. 1841, concernente l'esecuzione dell'Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore, firmato a Ginevra il 20 marzo 1958;

Vista la legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), firmato a Ginevra il 1° settembre 1970;

Visto l'art. 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (nel prosieguo denominato Nuovo codice della strada), che dispone l'accertamento dei requisiti di idoneita' e dell'omologazione del tipo di veicoli;

Visto l'art. 77 del Nuovo codice della strada, che demanda al Ministro dei trasporti la facolta' di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della conformita' al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi da sottoporre a controllo, per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformita' e di stabilire i criteri e le modalita' per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi da sottoporre a controllo;

Visto il combinato disposto dell'art. 81 del Nuovo codice della strada e dell'art. 242 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 (nel prosieguo denominato regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada), con il quale si stabiliscono le competenze dei funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri come riportato nella tabella III.1 del titolo III, allegata al regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, e si individuano i profili professionali dei funzionari ministeriali, che danno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici previsti;

Visto l'art. 107, comma 3, del Nuovo codice della strada, il quale dispone, tra l'altro, che per il rilascio dell'omologazione del tipo delle macchine agricole, l'accertamento tecnico viene effettuato su un prototipo gia' omologato, secondo le modalita' stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto;

Visto l'art. 109, commi 2 e 3, del Nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero dei trasporti e della navigazione la facolta' di prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della conformita' al tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate ed i relativi dispositivi, nonche' di stabilire i provvedimenti da attuare in caso di mancato rispetto della conformita' della serie al tipo omologato;

Visto l'art. 114 del Nuovo codice della strada, che sancisce, tra l'altro, l'obbligo, nel caso di macchine operatrici circolanti su strada, di rispondere alle stesse prescrizioni contenute nei predetti articoli 107 e 109;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 568, concernente il regolamento relativo alle disposizioni in materia di accertamento dei requisiti delle macchine agricole, delle macchine operatrici, dei loro componenti o...

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