IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per i trasporti; Decreta: Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore firmato a Ginevra il 20 marzo 1958, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' del paragrafo 2 dell'art. 7 dell'Accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SEGNI SPATARO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 1. - VILLA