LEGGE 2 maggio 1977, n. 264 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1 settembre 1970

Coming into Force21 Giugno 1977
Enactment Date02 Maggio 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/06/06/077U0264/ORIGINAL
Published date06 Giugno 1977
Official Gazette PublicationGU n.152 del 06-06-1977 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, aperto alla firma a Ginevra il 1 settembre 1970.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 111 dell'accordo stesso.

Art 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per la sanita' e per la marina mercantile, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 maggio 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - OSSOLA - RUFFINI - DAL FALCO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Accord

ACCORD

relatif aux transports internationaux de denrees perissables et aux engins speciaux a' utiliser pour ces transports (ATP)

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.

ACCORDO

sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP)

LE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO migliorare le condizioni di conservazione della qualita' delle derrate deteriorabili nel corso del loro trasporto', in particolare nell'ambito degli scambi internazionali,

RITENENDO che il miglioramento delle condizioni di conservazione puo' favorire lo sviluppo del commercio delle derrate deteriorabili,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

CAPITOLO PRIMO MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI
ARTICOLO 1

Per i trasporti internazionali di derrate deteriorabili possono essere denominati mezzi di trasporti "isotermici", "refrigeranti", "frigoriferi" e "caloriferi" solo quei mezzi che soddisfino alle definizioni e norme, indicati nell'allegato 1 del presente Accordo.

ARTICOLO 2

Le Parti contraenti prenderanno le misure necessarie affinche' la conformita' alle norme dei mezzi di trasporto, menzionati nell'articolo 1 del presente Accordo, sia controllata e verificata in base alle disposizioni delle appendici 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 1 del presente Accordo. Ciascuna Parte contraente riconoscera' la validita' degli attestati di conformita' rilasciati, conformemente al paragrafo 4 dell'appendice 1 dell'allegato 1 del presente Accordo, dall'autorita' competente di un'altra Parte contraente. Ciascuna Parte contraente puo' riconoscere la validita' degli attestati di conformita' rilasciati, rispettando le condizioni previste nelle appendici 1 e 2 dell'allegato 1 del presente Accordo, dall'autorita' competente di uno Stato che non e' Parte contraente.

CAPITOLO II USO DI MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI DI ALCUNE DERRATE DETERIORABILI
ARTICOLO 3
  1. Le disposizioni dell'articolo 4 del presente Accordo si applicano ad ogni trasporto, per conto di terzi o per proprio conto, effettuato esclusivamente - fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo - sia per ferrovia, sia con un mezzo automobilistico, oppure con entrambi tali mezzi di trasporto,

    - di derrate surgelate e congelate,

    - di derrate elencate nell'allegato 3 del presente Accordo, anche so non sono surgelate o congelate,

    nel caso in cui il luogo di carico della merce o del mezzo di trasporto che la contiene, su un mezzo di trasporto ferroviario o automobilistico e il luogo di scarico della merce o del mezzo di trasporto che la contiene, da un mezzo di trasporto ferroviario o automobilistico, si trovino in due Stati diversi e nel caso in cui il luogo di scarico della merce si trovi sul territorio di una delle Parti contraenti.

    Nel caso di trasporti comprendenti uno o piu' tragitti marittimi, diversi da quelli indicati nel paragrafo 2 del presente articolo, ciascun percorso terrestre dovra' essere considerato a parte.

  2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ugualmente ai tragitti marittimi inferiori a 150 km a condizione che le merci siano inviate, senza trasbordo, con gli stessi mezzi di trasporto utilizzati per il percorso o i percorsi terrestri, e a condizione che questi tragitti siano preceduti o seguiti da uno o piu' trasporti terrestri, indicati nel paragrafo 1 del presente articolo, oppure siano effettuati tra due di tali trasporti.

  3. Nonostante le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le Parti contraenti potranno non applicare le disposizioni dell'articolo 4 del presente Accordo ai trasporti di derrate che non sono destinate al consumo da parte dell'uomo.

ARTICOLO 4
  1. Per il trasporto delle derrate deteriorabili indicate negli allegati 2 e 3 del presente Accordo, devono essere impiegati i mezzi di trasporto indicati nell'articolo 1 del presente Accordo, ad esclusione dei casi in cui, in relazione alla temperatura prevista durante tutta la durata del trasporto, quest'obbligo appaia del tutto inutile per il mantenimento delle condizioni di temperatura fissate negli allegati 2 e 3 del presente Accordo. Questa attrezzatura dovra' essere scelta e utilizzata in modo tale da rendere possibile per tutto il tragitto il rispetto delle condizioni di temperatura fissate in questi allegati. Dovranno essere inoltre adottate tutte le misure necessarie, in particolare per quanto riguarda la temperatura delle derrate al momento del carico e le operazioni di congelamento e di ricongelamento durante il viaggio o altre operazioni necessarie. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano solo in quanto non incompatibili rapportabili con gli obblighi internazionali, relativi ai trasporti internazionali, che derivano per le Parti contraenti dalle convenzioni in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo oppure dalle convenzioni che le sostituiranno.

  2. Ove nel corso di un trasporto, al quale si estendano le prescrizioni del presente Accordo, non siano state osservate le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo,

    1. nessuno avra' il diritto, sul territorio di una delle Parti contraenti, di disporre delle derrate dopo il loro trasporto, se le autorita' competenti di questa Parte contraente non giudicheranno il rilascio della relativa autorizzazione conciliabile con le esigenze della sanita' pubblica e se non saranno rispettate quelle condizioni che possono essere poste da queste autorita' per il rilascio dell'autorizzazione;

    2. ciascuna Parte contraente potra', per esigenze sanitarie o veterinarie e sempre che cio' non sia inconciliabile con gli altri obblighi internazionali, menzionati nell'ultima frase del paragrafo 1 del presente articolo, proibire l'entrata delle derrate sul suo territorio oppure subordinarla alle condizioni che essa fissera'.

  3. Il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e' richiesto alle imprese di trasporto, che effettuano i percorsi per conto di terzi, solo nella misura in cui esse si siano assunte l'obbligo di procurare o di fornire le prestazioni necessarie per assicurare l'osservanza di queste disposizioni e in quanto il rispetto di queste disposizioni sia connesso all'esecuzione di date prestazioni. Se altre persone fisiche o giuridiche si sono assunte l'obbligo di procurare o di fornire le prestazioni necessarie ad assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Accordo, esse sono in tal caso obbligate ad assicurarne l'osservanza, nella misura in cui cio' e' connesso all'esecuzione delle prestazioni che esse si sono impegnate a procurare o a fornire.

  4. Durante l'esecuzione di trasporti ai quali si estendono le disposizioni del presente Accordo e il cui luogo di carico si trovi sul territorio di una delle Parti contraenti, l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, grava, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo:

    - nel caso di trasporto per conto terzi, sulla persona fisica o giuridica che e' lo speditore in conformita' al documento di trasporto oppure, in assenza del documento di trasporto, sulla persona fisica o giuridica che ha concluso il contratto di trasporto con il trasportatore;

    - negli altri casi, sulla persona fisica o giuridica che effettua il trasporto.

CAPITOLO III DISPOSIZIONI VARIE
ARTICOLO 5

Le disposizioni del presente Accordo non si applicano ai trasporti terrestri realizzati per mezzo di contenitori, senza trasbordo della merce, a condizione che questi trasporti siano preceduti o seguiti da un tragitto marittimo, diverso da quelli indicati nel paragrafo 2 dell'articolo 3 del presente Accordo.

ARTICOLO 6
  1. Ciascuna Parte contraente adottera' tutte le misure...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT