DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. 610 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada

Coming into Force19 Dicembre 1996
Published date04 Dicembre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/12/04/096G0619/CONSOLIDATED/19961211
Enactment Date16 Settembre 1996
Official Gazette PublicationGU n.284 del 04-12-1996 - Suppl. Ordinario n. 212
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'art. 3, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, sono emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del codice della strada;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 luglio 1995;

Ritenuto di disattendere il parere del Consiglio di Stato in taluni punti concernenti gli articoli 148 e 223, dovendosi ritenere prevalenti le esigenze, nel primo caso, di snellire le procedure e, nel secondo caso, di evitare il rischio di sottrazione del bene alle procedure di confisca;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dei trasporti e della navigazione; EMANA il seguente regolamento: ART. 1

  1. All'articolo 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di cui all'articolo 2, comma 8, del codice, per la classificazione amministrativa delle strade statali esistenti alla data del 1 gennaio 1993, e' predisposto dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sulla base degli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, modificati ed aggiornati secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, del codice. Le strade statali costruite successivamente all'entrata in vigore del codice, sono classificate con decreto del Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, secondo i medesimi criteri. 2. Per la classificazione amministrativa delle strade statali esistenti, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, riceve dall'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) i dati necessari, predispone l'elenco aggiornato delle strade statali esistenti alla data del 1 gennaio 1993 e trasmette lo stesso agli enti tenuti al parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del codice, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del codice. Gli enti suddetti trasmettono il loro parere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale nei sei mesi successivi. Il decreto di cui al comma 1, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e le strade dallo stesso individuate sono inserite nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice. Le strade gia' comprese negli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, e non ricomprese nel decreto di classificazione amministrativa delle strade statali, sono classificate tra le strade non statali . 3. Per le strade statali di nuova costruzione viene rispettata la procedura indicata dal comma 2; i termini previsti, ridotti rispettivamente ad un mese ed a due mesi, decorrono dalla trasmissione della documentazione da parte dell'A.N.A.S. all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Tale trasmissione e' effettuata entro un mese dalla definizione del collaudo della strada. Prima che siano completate le procedure di classificazione, l'A.N.A.S. puo' prendere in carico la strada, sempreche' sia intervenuta la definizione del collaudo, previa classificazione amministrativa provvisoria effettuata dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, del codice";

  2. Al comma 4 dopo le parole: "di classificazione" e' aggiunta la seguente: "amministrativa"; le parole: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5" e le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "un mese";

  3. Ai commi 5 e 6 dopo le parole: "La classificazione" e' inserita ogni volta la seguente: "amministrativa";

  4. Al comma 8 le parole: "all'articolo 2, comma 8," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 13, comma 5," e dopo le parole: "alla classificazione" sono aggiunte le seguenti: "tecnico-funzionale";

  5. Al comma 9, al secondo periodo, le parole: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5";

  6. E' aggiunto in fine il seguente comma: "10. I divieti e le prescrizioni, previste dal codice e dal presente regolamento per le strade inserite negli itinerari internazionali, si applicano unicamente a quelle gia' in possesso delle caratteristiche richieste dagli accordi internazionali per tale classificazione."

Art 2.

ART. 2

  1. Il testo dell'articolo 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "1. Successivamente alla classificazione di tutte le strade statali e non statali, effettuata con le procedure previste all'articolo 2, qualora alcune di esse rientrino nei casi previsti dall'articolo 2, comma 9, del codice, si provvede alla declassificazione delle stesse, intendendosi come tale il passaggio da una all'altra delle classi previste dall'articolo 2, comma 6, del codice. 2. Per le strade statali la declassificazione e' disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'A.N.A.S. o della regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'articolo 2, comma 2. A seguito del decreto di declassificazione, il Presidente della regione, sulla base dei pareri gia' espressi nella procedura di declassificazione, provvede, con decreto, ad una nuova classificazione della strada, secondo le procedure individuate all'articolo 2, commi 4, 5 e 6. La decorrenza di attuazione e' la medesima per entrambi i provvedimenti. 3. Per le strade non statali la declassificazione e' disposta con decreto del Presidente della regione, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio, secondo le procedure indicate all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, in relazione alla classifica della strada. Con il medesimo decreto il Presidente della regione, sulla base dei pareri gia' espressi nella procedura di declassificazione, provvede alla nuova classificazione della strada. Il provvedimento ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello...

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