DECRETO 6 maggio 2002 - Emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1 gennaio 1998 e scadenza 1 luglio 2005, da assegnare ai consorzi agrari, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, quarta tranche

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante nuovo ordinamento dei consorzi agrari ed, in particolare, l'art. 8, con cui si stabilisce, fra l'altro

che i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari alla data di entrata in vigore della legge stessa, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, nonche' le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilita', indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministro dell'economia e delle finanze; che, per le predette finalita', il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad emettere i titoli suddetti fino a concorrenza dell'importo determinato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, e comunque in misura non superiore a lire 470 miliardi per l'anno 1999, a lire 440 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 200 miliardi per l'anno 2001; che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento, non anteriore al 1 gennaio 1998, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi; che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazionedelle spese fra le parti a seguito dell'assegnazione dei titoli di Stato, e che i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti; Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, tra l'altro, che con decreti del...

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