LEGGE 8 maggio 2012, n. 65 - Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006». (12G0086)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato sino al termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006» ai sensi dell'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, sono destinate, al netto delle risorse necessarie alla chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti derivanti dall'attivita' posta in essere dalla predetta Agenzia e al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria, all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della citata legge 9 ottobre 2000, n. 285, tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali «Torino 2006».

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, la Fondazione 20 marzo 2006 individua, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, la tipologia e la priorita' degli interventi, la cui esecuzione e' demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilita' e con oneri integralmente a suo carico, alla societa' di committenza Regione Piemonte Spa, di cui alla legge regionale della regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19, previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento.

3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Il testo dell'articolo 3, comma 25, della legge 24

dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni...

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