Finalita'
La presente legge detta disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006", di seguito denominati "Giochi olimpici", di cui agli allegati 1, 2 e 3, finanziati dallo Stato, dalla regione Piemonte, dagli enti locali e da privati. La presente legge disciplina, altresi', la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici, sulla base della valutazione di connessione dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il presidente della regione Piemonte, previo parere del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, costituito, in data 27 dicembre 1999, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalla citta' di Torino.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali relativamente alle opere di cui agli allegati 1 e 2, ed il Ministro dei lavori pubblici per quanto di propria competenza, su richiesta del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono apportate le variazioni agli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 3, rese necessarie da particolari e straordinarie esigenze, ivi comprese quelle conseguenti all'inserimento di nuove discipline olimpiche entro i limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili.
Le opere ed i lavori di cui ai commi 1 e 2 sono dichiarati di pubblica utilita' ed urgenza.
La giunta della regione Piemonte approva, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, sentiti gli enti locali interessati, la valutazione di impatto ambientale del piano degli interventi di cui alla presente legge, denominata "valutazione ambientale strategica", anche sulla base dello studio di compatibilita' ambientale definito dal proponente. Tale valutazione ha luogo secondo contenuti e procedure definiti dalla giunta della regione Piemonte di intesa con il Ministero dell'ambiente e con il Ministero dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli effetti sul territorio, diretti ed indiretti, cumulativi, sinergici, a breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi, al fine di verificare la sostenibilita' ambientale del piano degli interventi. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici assicura l'informazione e la trasparenza nella realizzazione delle opere attraverso il monitoraggio delle stesse. Restano salve le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
La giunta della regione Piemonte, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi delle rilevazioni dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici nonche' delle informazioni e dei dati messi a disposizione dall'Agenzia di cui all'articolo 2, provvede, eventualmente attraverso l'istituzione di appositi strumenti informatici e telematici, ad assicurare idonee forme di informazione e di pubblicita' riguardo al processo di realizzazione delle opere e alle decisioni relative all'organizzazione dei Giochi olimpici, nonche' alle modalita' di accesso agli atti relativi alle decisioni stesse.