Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini o , approvazione del relativo disciplinare e revoca della denominazione di origine controllata , sottozona Terra dei Forti.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2000, recante: «modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdadige"» con il quale, tra l'altro, e' stata prevista e approvata la sottozona «Valdadige» Terra dei Forti disciplinata tramite allegato in calce al decreto di modifica sopra citato, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela vini a d.o.c. Valdadige Terra dei Forti, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n 189 del 16 agosto 2006;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

  1. La denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige» sottozona Terra dei Forti, gia' riconosciuta con decreto ministeriale 7 agosto 2000 e successive modifiche, e' riconosciuta come denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

  2. La denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2007.

  3. La denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige» sottozona Terra dei Forti di cui al decreto ministeriale 7 agosto 2000 e successive modifiche deve intendersi revocata a decorrere dalla data prevista al comma 2 del presente articolo, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.

    Art. 2.

  4. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2007, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige», sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai competenti organi territoriali, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» entro il 30 aprile 2007

  5. I vigneti gia' iscritti all'albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Valdadige» sottozona Terra dei Forti di cui al decreto ministeriale 7 agosto 2000 e successive modifiche, aventi base ampelografica rispondente a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione devono intendersi iscritti al nuovo albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige».

    Art. 3.

  6. I quantitativi di vino « Valdadige» sottozona Terra dei Forti prodotti da uve ottenute nel territorio rientrante nella zona di produzione della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti», che alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale trovansi giacenti in...

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