Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina il procedimento per il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata e garantita, delle denominazioni di origine controllata e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2010, N. 61
Art
2.
Presentazione della domanda per il riconoscimento
La domanda di riconoscimento puo' essere presentata dai Consorzi volontari di tutela e dai Consigli interprofessionali rispettivamente previsti dagli articoli 19 e 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, nonche' dalle regioni o province autonome o da organizzazioni di categoria che rappresentino gli interessati.
La domanda deve essere rappresentativa di non meno del 20% della produzione di competenza dei vigneti della zona interessata.
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Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita e' subordinata alle condizioni che la domanda sia rappresentativa:
di tanti produttori di vino che rappresentino non meno del 50% della produzione complessiva, quando si tratti di denominazione di origine riguardante vini spumanti o liquorosi;
di non meno del 35% di viticoltori che rappresentino almeno il 20% della produzione complessiva di vigneti iscritti nell'albo dei vigneti, quando si tratti di vini diversi da quelli di cui alla lettera a).
I produttori ed i viticoltori di cui al comma 3, devono dichiarare di assoggettarsi alla particolare disciplina prevista per i vini a denominazione di origine controllata e garantita.
I soggetti di cui al comma 1 debbono presentare domanda di riconoscimento al Comitato nazionale di cui all'articolo 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, d'ora in avanti chiamato Comitato, presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
Art
2.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2010, N. 61
Art
3.
Documentazione prescritta per il...