LEGGE 10 febbraio 1992, n. 164 - Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini

Coming into Force12 Marzo 1992
End of Effective Date10 Maggio 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/26/092G0202/CONSOLIDATED/20100426
Enactment Date10 Febbraio 1992
Published date26 Febbraio 1992
Official Gazette PublicationGU n.47 del 26-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 42
Capo I NORME GENERALI-CLASSIFICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE E AMBITO DI APPLICAZIONE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga. la seguente legge:

Art 1.

(Denominazione di origine e indicazione geografica tipica)

  1. Per denominazione di origine dei vini si intende il nome

    geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato

    per designare un prodotto di qualita' e rinomato,le cui

    caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani.

  2. Per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome

    geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.

  3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

    tipiche sono riservate ai mosti e ai vini, alle condizioni previste dalla presente legge.

  4. Le "bevande di fantasia a base di vino", le "bevande di

    fantasia provenienti dall'uva", i succhi non fermentati della vite,

    i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonche' i vini frizzanti

    gassificati ed i vini spumanti gassificati non possono utilizzare

    denominazioni d'origine e indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e presentazione

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2010, N. 61

Art 2.

(Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche) 1. Le denominazioni di origine e le loro sottozone, nonche' le

indicazioni geografiche tipiche di cui all'articolo 1 sono

utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralita' di

produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in base

al previgente ordinamento. In casi eccezionali, tenuto conto delle

specifiche particolarita' ambientali di singole microzone, anche se

ricadenti in un'unica proprieta', che diano un prodotto d'interesse

nazionale altamente qualitativo anche ai fini della promozione

dell'immagine del vino italiano all'estero,puo' riconoscersi ai vini

il nome della sottozona ed un disciplinare di produzione autonomo

con regolamentazione piu' restrittiva nell'ambito di una

denominazione di origine o di una una nuova di interesse diffuso.

Nella designazione, il nome di detta sottozona puo' procedere o

seguire quello della denominazione di origine o della indicazione

geografica tipica. Per il riconoscimento della sottozona, il

Comitato nazionale di cui all'articolo 17 delibera con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.

  1. Il nome geografico, che costituisce la denominazione di origine

o l'indicazione geografica tipica, e le altre menzioni riservate non

possono essere impiegati per designare prodotti similari o

alternativi a quelli definiti al comma 1 ne', comunque, essere

impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2010, N. 61

Art 3.

(Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche)

  1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

    tipiche di cui all'articolo 1, con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge, si classificano in:

    1. denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);

    2. denominazioni di origine controlla (DOC);

    3. indicazioni geografiche tipiche (IGT).

  2. I mosti ed i vini possono utilizzare le DOCG, le DOC, e le

    IGT.

  3. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali

    utilizzate dall'Italia per designare i VQPRD (vini di qualita'

    prodotti in regioni determinate). I vini possono altresi utilizzare

    le denominazioni seguenti: VSQPRD (vini spumanti di qualita'

    prodotti in regioni determinate) come regolamentati dalla Comunita'

    economica europea (CEE); VLQPRD (vini liquorisi di qualita' prodotti

    in regioni determinate); VFQPRD (vini frizzanti di qualita' di

    prodotti in regioni determinate). Le definizioni della CEE sono aggiuntive e non sostitutive delle menzioni italiane.

  4. La menzione IGT puo' essere sostituita dalla menzione "Vin de

    pays" per i vini prodotti in Val d'Aosta, di bilinguismo francese, e

    dalla menzione "Landweine" per i vini prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2010, N. 61

Art 4.

(Ambiti territoriali)

  1. Per DOCG e DOC si intendono i nomi geografici e le

    qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione,

    usati per designare i vini di cui all'articolo 1 le cui

    caratteristiche dipendono dalle condizioni naturali, correlate alla vocazione vitivinicola.

  2. All'atto del riconoscimento della denominazione e della

    delimitazione dell'area viticola, le zone di produzione di cui al

    comma 1 possono comprendere, oltre al territorio indicato con la

    denominazione di origine, anche territori adiacenti o vicini, quando

    in essi esistono analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni

    e siano praticamente le medesime tecniche colturali,purche' i vini

    prodotti e commercializzati da almeno un decennio abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.

  3. Nell'ambito di una zona di produzione possono sussistere aree

    piu' ristrette, denominate sottozone, aventi specifiche

    caratteristiche ambientali o tradizionalmente note, designate con

    specifico nome geografico o storico-geografico, anche con rilevanza

    amministrativa, purche' espressamente previste e piu' rigidamente

    disciplinate nel disciplinare di produzione e purche' vengano

    associ- ate alla relativa denominazione di origine. Le sottozone

    delle DOC possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.

  4. Le denominazioni di origine possono essere seguite,dopo la

    dicitura DOCG o DOC da nomi di vitigni, menzioni specifiche,

    riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni

    specifiche del prodotto. Le predette menzioni aggiuntive devono

    essere previste dal disciplinare di produzione. Sull'uso dei nomi

    dei vitigni nella designazione e presentazione delle DOCG e delle

    DOC sono ammesse deroghe de giustificate da comprovati motivi

    storici ed economici e purche' previste dal disciplinare. L'impiego

    del nome di vitigno per i vini IGT deve essere approvato con

    apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste

    sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, ed e' solo ai nomi geografici di zone viticole di ampiezza rilevante.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2010, N. 61

Art 5.

(Specifiche e menzioni)

  1. La specificazione "classico" e' riservata ai vini non spumanti della zona di origine piu' antica ai quali puo' essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa DOCG o DOC. per il Chianti classico questa zona storica e' quella delimitata con decreto interministeriale del 31 luglio 1932.

  2. La menzione "riserva" e' attribuita ai vini non spumanti che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento appositamente previsto dal disciplinare di produzione e, di norma, non inferiore a due anni. Il disciplinare,oltre ad altre eventuali modalita', deve stabilire l'obblico dell'indicazione dell'annata in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di annate di- verse.

  3. La menzione "novello" e' riservata ai vini rispondenti alle condizioni, alle caratteristiche ed ai requisiti previsti in materia dalla legislazione italiana e della CEE.

  4. Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti le regioni interessate ed il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, possono essere modificati i requisiti e le condizioni attualmente previste per l'utilizzazione delle menzioni aggiuntive, fatta eccezione per la specificazione "classico", ai fini dell'applicazione delle norme di recepimento della normativa della CEE o di particolari esigenze connesse all'evoluzione del settore.

Art 5.

(Specifiche e menzioni)

1. La specificazione "classico" e' riservata ai vini non spumanti

della zona di origine piu' antica ai quali puo' essere attribuita

una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa DOCG o

DOC. per il Chianti classico questa zona storica e' quella

delimitata con decreto interministeriale del 31 luglio 1932. (( In

tale zona non si possono impiantare e iscrivere vigneti all'albo dei vigneti del Chianti DOCG, ne' produrre vini Chianti DOCG )). 2. La...

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