Art
1.
(Denominazione di origine e indicazione geografica tipica)
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Per denominazione di origine dei vini si intende il nome
geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato
per designare un prodotto di qualita' e rinomato,le cui
caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani.
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Per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome
geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.
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Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
tipiche sono riservate ai mosti e ai vini, alle condizioni previste dalla presente legge.
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Le "bevande di fantasia a base di vino", le "bevande di
fantasia provenienti dall'uva", i succhi non fermentati della vite,
i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonche' i vini frizzanti
gassificati ed i vini spumanti gassificati non possono utilizzare
denominazioni d'origine e indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e presentazione
Art
2.
(Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche) 1. Le denominazioni di origine e le loro sottozone, nonche' le
indicazioni geografiche tipiche di cui all'articolo 1 sono
utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralita' di
produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in base
al previgente ordinamento. In casi eccezionali, tenuto conto delle
specifiche particolarita' ambientali di singole microzone, anche se
ricadenti in un'unica proprieta', che diano un prodotto d'interesse
nazionale altamente qualitativo anche ai fini della promozione
dell'immagine del vino italiano all'estero,puo' riconoscersi ai vini
il nome della sottozona ed un disciplinare di produzione autonomo
con regolamentazione piu' restrittiva nell'ambito di una
denominazione di origine o di una una nuova di interesse diffuso.
Nella designazione, il nome di detta sottozona puo' procedere o
seguire quello della denominazione di origine o della indicazione
geografica tipica. Per il riconoscimento della sottozona, il
Comitato nazionale di cui all'articolo 17 delibera con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.
Il nome geografico, che costituisce la denominazione di origine
o l'indicazione geografica tipica, e le altre menzioni riservate non
possono essere impiegati per designare prodotti similari o
alternativi a quelli definiti al comma 1 ne', comunque, essere
impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.
Art
3.
(Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche)
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Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
tipiche di cui all'articolo 1, con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge, si classificano in:
denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
denominazioni di origine controlla (DOC);
indicazioni geografiche tipiche (IGT).
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I mosti ed i vini possono utilizzare le DOCG, le DOC, e le
IGT.
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Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali
utilizzate dall'Italia per designare i VQPRD (vini di qualita'
prodotti in regioni determinate). I vini possono altresi utilizzare
le denominazioni seguenti: VSQPRD (vini spumanti di qualita'
prodotti in regioni determinate) come regolamentati dalla Comunita'
economica europea (CEE); VLQPRD (vini liquorisi di qualita' prodotti
in regioni determinate); VFQPRD (vini frizzanti di qualita' di
prodotti in regioni determinate). Le definizioni della CEE sono aggiuntive e non sostitutive delle menzioni italiane.
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La menzione IGT puo' essere sostituita dalla menzione "Vin de
pays" per i vini prodotti in Val d'Aosta, di bilinguismo francese, e
dalla menzione "Landweine" per i vini prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.
Art
5.
(Specifiche e menzioni)
1. La specificazione "classico" e' riservata ai vini non spumanti
della zona di origine piu' antica ai quali puo' essere attribuita
una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa DOCG o
DOC. per il Chianti classico questa zona storica e' quella
delimitata con decreto interministeriale del 31 luglio 1932. (( In
tale zona non si possono impiantare e iscrivere vigneti all'albo dei vigneti del Chianti DOCG, ne' produrre vini Chianti DOCG )). 2. La...