ORDINANZA 5 marzo 1988, n. 98 - Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani ed altri animali domestici

Coming into Force30 Marzo 1988
Enactment Date05 Marzo 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/03/30/088G0148/ORIGINAL
Published date30 Marzo 1988
Official Gazette PublicationGU n.75 del 30-03-1988
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' sulla profilassi della rabbia silvestre espresso nella seduta del 18 dicembre 1981;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 1987 concernente la disciplina della produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali;

Vista la circolare n. 2 del 2 gennaio 1985 riguardante le profilassi vaccinali obbligatorie: procedure amministrative contabili per la liquidazione delle prestazioni veterinarie;

Ritenuta l'esigenza di adottare misure profilattiche per fronteggiare il pericolo della rabbia silvestre tuttora presente nei Paesi confinanti con alcune province del territorio nazionale a ridosso dell'arco alpino;

Attesa quindi la necessita' di conferire uno stato immunitario ai cani ed agli altri animali domestici presenti nelle zone maggiormente esposte al rischio del contagio; Ordina: Art. 1.

Le competenti autorita' sanitarie nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Bolzano e di Trento possono rendere obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio dei cani, dei bovini, degli ovini, dei caprini e degli equini che si trovano nelle zone interessate nei precedenti anni dalla rabbia silvestre e nelle zone maggiormente esposte al rischio del contagio per la presenza dei Paesi confinanti della rabbia silvestre.

Le competenti autorita' delle regioni e province autonome indicate al precedente comma, in relazione alla valutazione del rischio del contagio individuano le zone, stabilendone l'ampiezza, nelle quali deve essere effettuata la vaccinazione antirabbica precontagio. Con lo...

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