Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3375).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista la legge regionale Siciliana del 26 marzo 2002, n. 2, recante ´Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002ª; Visto, in particolare, l'art. 40 della predetta legge regionale, che demanda ai prefetti territorialmente competenti la realizzazione, con i poteri di cui all'art. 14 della legge n. 225/1992, di basi eliportuali che consentano l'atterraggio ed il decollo di mezzi di soccorso nelle isole Minori ove non sia possibile il decollo e l'atterraggio di mezzi aerei; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3366 del 29 luglio 2004, recante: ´Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate alla realizzazione di elisuperfici di emergenza per l'atterraggio ed il decollo di mezzi di soccorso nel territorio delle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo, in provincia di Trapaniª; Vista la nota del 30 luglio 2004 del Comando operativo di vertice interforze, con la quale, in relazione alla realizzazione delle elisuperfici di emergenza nell'isole Egadi da parte del Genio guastatori di Palermo, ha rappresentato la necessita' di implementare le risorse finanziarie previste nell'ordinanza di protezione civile n. 3366 del 2004; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, recante ´Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale"ª, cosi' come modificata ed integrata dalla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, recante ´Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale"ª, che all'art. 1, comma 2, lettera d) prevede la realizzazione urgente, presso gli aeroporti e le altre strutture di transito, di opere destinate a percorsi speciali presso cui far affluire passeggeri, bagagli e merci provenienti da zone a rischio; Considerato che nell'aeroporto di Milano Malpensa e' necessario creare un ampliamento del canale sanitario al fine di evitare situazioni di criticita', come quelle gia' verificatesi agli inizi del 2004 con la SARS, per l'elevato numero di passeggeri da sottoporre al controllo; Considerato, altresi', che il progetto relativo all'ampliamento del canale sanitario dell'aeroporto di Milano Malpensa, predisposto in attuazione delle ´linee guida per la realizzazione e utilizzo di un canale aeroportualeª approvate in data 5 febbraio 2004 dal Gruppo permanente per la valutazione del rischio ed il controllo della SARS, e' stato approvato da parte della III sezione del Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 7 luglio 2004; Considerato, inoltre, che e' necessario porre in essere interventi urgenti indispensabili al superamento della situazione di criticita' sulla base di quanto rappresentato dal Ministero della salute con la nota del 12 luglio 2004; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso; Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante ´Proroga di termini previsti da disposizioni legislativeª, con il quale, gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che...

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