DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2004, n. 16 - Disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare particolari misure a favore del comparto agricolo e della pesca; Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni previdenziali in agricoltura

  1. Il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' sostituito dal seguente

    7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, deve essere presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. Nel caso in cui a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia ravvisata l'impossibilita' che la prestazione di lavoro e' stata effettuata in tutto o in parte, l'I.N.P.S. emette pronuncia di disconoscimento di detta prestazione ai fini della tutela previdenziale.

    .

    Art. 2.

    Disposizioni in materia di quote latte

  2. A favore dei singoli produttori, ai quali deve essere restituito, in applicazione dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, il prelievo supplementare versato per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 e successivamente riconosciuto come non dovuto, l'AGEA e' autorizzata a procedere alla restituzione dei relativi importi, salvo che gli stessi siano stati recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli. All'uopo e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2004.

  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

  4. Il comma 36 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n.

    49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n.

    119, e' sostituito dai seguenti

    36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34...

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