ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 21 marzo 2014 - Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria da parte dei Soggetti attuatori degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 160). (14A02652)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonche' il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato stato d'emergenza, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, recante: «Ordinanza di protezione civile finalizzata a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale;

Considerato che le risorse finanziarie stanziate dall'art. 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per fronteggiare l'emergenza inerente all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, sono risultate insufficienti rispetto ai fabbisogni accertati;

Considerato quindi, che in conseguenza del ritardato trasferimento delle risorse finanziarie i soggetti attuatori delle Regioni Calabria ed Emilia-Romagna non hanno potuto effettuare i pagamenti dovuti e pertanto si rende necessario prorogare il termine di mantenimento delle contabilita' speciali agli stessi intestate;

Considerato inoltre, che per quanto concerne i soggetti attuatori delle Regioni Campania, Lazio, Puglia e del centro di Mineo in Sicilia, sussistono tuttora pagamenti sospesi a causa di inadempienze documentali da parte dei creditori, di sequestri cautelari da parte della Procura della Repubblica, nonche' di accantonamenti relativi a contenziosi in atto con le strutture creditrici;

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