PROVVEDIMENTO 5 aprile 2012 - Trattamenti dei dati per attivita'' di propaganda elettorale - esonero dall''informativa. (12A04240)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE

DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che il 6 e 7 maggio 2012 si terranno le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, nonche' dei consigli circoscrizionali, con eventuali turni di ballottaggio che si terranno il 20 e il 21 maggio 2012;

Considerato che partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati intraprendono numerose iniziative di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione e di propaganda elettorale, e che cio' comporta l'impiego di dati personali per l'inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di rappresentare le proprie posizioni in relazione alle consultazioni elettorali;

Considerato che il diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.) deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' delle persone cui si riferiscono i dati utilizzati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identita' personale e al diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 2 del Codice;

Visto l'art. 130, commi 3-bis e seguenti, del Codice, come modificato dall'art. 20-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166) e dall'art. 6, comma 2, lettera a), n. 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106), che consente il trattamento dei dati personali degli intestatari di utenze pubblicate negli elenchi telefonici per finalita' di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, salvo che gli interessati non abbiano esercitato il diritto di opposizione mediante l'iscrizione nel «Registro pubblico delle opposizioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2010 con cui e' stato emanato il «Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali»;

Considerato che, a seguito delle predette modifiche...

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