DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 10 - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale

Coming into Force15 Febbraio 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/02/14/072U0010/CONSOLIDATED/19980421
Enactment Date15 Gennaio 1972
Published date14 Febbraio 1972
Official Gazette PublicationGU n.41 del 14-02-1972 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle regioni;

Sentite le Regioni a statuto ordinario;

Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la pubblica istruzione, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1.

Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti:

  1. i corsi di addestramento professionale di cui all'art. 45 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (modificato dall'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 456) ed all'articolo 46 della legge medesima ivi compresa l'erogazione delle indennita' agli allievi ai sensi dell'art. 48 della legge stessa e dell'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424;

  2. i corsi aziendali di riqualificazione di cui agli articoli 53, 54 e 55 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

  3. l'addestramento professionale degli artigiani;

  4. la formazione professionale degli apprendisti mediante le attivita' di insegnamento complementare di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (modificata dalla legge 8 luglio 1956, n. 706);

  5. l'istruzione artigiana e professionale negli istituiti e servizi dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia.

    Le attivita' di cui alla presente lettera e) saranno esercitate nel rispetto delle esigenze di coordinamento ed amministrazione nei programmi generali di trattamento che rimangono di competenza del predetto Ministero;

  6. la formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie;

  7. l'orientamento e la qualificazione professionale degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili;

  8. ogni altra funzione in ordine alla formazione e addestramento professionale attualmente svolta dagli organi centrali o periferici dello Stato, ferme restando le competenze di cui al successivo art. 7.

    Nelle funzioni amministrative trasferite sono comprese anche:

    1) la vigilanza tecnica ed amministrativa sullo svolgimento delle attivita';

    2) la concessione di sovvenzioni e finanziamenti a favore delle attivita' stesse;

    3) l'erogazione di contributi a favore di enti ed istituti che hanno per scopo l'addestramento e l'istruzione artigiana e professionale;

    4) l'acquisto, la locazione, la costruzione, l'ampliamento e la gestione dei centri di addestramento ed istruzione artigiana e professionale ivi comprese le relative attrezzature, ad eccezione di quelli destinati all'espletamento delle funzioni di cui ai successivi articoli 7 e 8.

Art 2.

Sono parimenti trasferiti alle regioni i compiti attualmente svolti, in ordine alle funzioni di cui al precedente art. 1, dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dall'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA).

Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti predetti, salvo una aliquota da destinare alle funzioni di cui agli articoli 7 e 8, ed una aliquota di quello addetto agli uffici centrali, rapportata alle esigenze delle regioni, saranno trasferiti alle regioni nel cui territorio le suddette sedi periferiche sono situate.

Con l'osservanza, delle norme e disposizioni vigenti, in quanto applicabili, oppure di quelle che saranno all'uopo emanate entro il 30 giugno 1972, il restante personale degli uffici centrali sara' trasferito all'Istituto nazionale della previdenza sociale o ad altri organismi pubblici anche in relazione alla eventuale attribuzione a questi ultimi di compiti inerenti all'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 7 e 8.

Il personale degli enti di cui al presente articolo conservera' integralmente la posizione giuridico-economica acquisita alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli enti di provenienza.

Qualora, all'atto del trasferimento, non siano in vigore i rispettivi regolamenti organici, sara' provveduto preventivamente, con deliberazioni commissariali, soggette all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, all'allineamento dei livelli retributivi e delle qualifiche in atto sulla base delle mansioni funzionali esercitate di fatto all'anzidetta data di entrata in vigore del presente decreto.

Con le stesse deliberazioni, in relazione alle esigenze delle attivita' addestrative degli enti, si procedera' alla sistemazione del personale assunto a tempo determinato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I beni mobili ed immobili costituenti le strutture periferiche dei predetti enti e destinati alle attivita' di cui all'art. 1, saranno trasferiti al patrimonio delle regioni nel cui territorio essi sono situati.

I provvedimenti relativi alla liquidazione e al trasferimento alle regioni del patrimonio degli enti suddetti, nonche' al trasferimento del personale, saranno adottati, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con decreti del Ministro che esercita la vigilanza sugli enti stessi, di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanarsi entro il 30 giugno 1972.

Art 2.

Sono parimenti trasferiti alle regioni i compiti attualmente svolti, in ordine alle funzioni di cui al precedente art. 1, dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dall'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA).

Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti predetti, salvo una aliquota da destinare alle funzioni di cui agli articoli 7 e 8, ed una aliquota di quello addetto agli uffici centrali, rapportata alle esigenze delle regioni, saranno trasferiti alle regioni nel cui territorio le suddette sedi periferiche sono situate.

Con l'osservanza, delle norme e disposizioni vigenti, in quanto applicabili, oppure di quelle che saranno all'uopo emanate entro il 30 giugno 1972, il restante personale degli uffici centrali sara' trasferito all'Istituto nazionale della previdenza sociale o ad altri organismi pubblici anche in relazione alla eventuale attribuzione a questi ultimi di compiti inerenti all'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 7 e 8.

Il personale degli enti di cui al presente articolo conservera' integralmente la posizione giuridico-economica acquisita alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli enti di provenienza.

Qualora, all'atto del trasferimento, non siano in vigore i rispettivi regolamenti organici, sara' provveduto preventivamente, con deliberazioni commissariali, soggette all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, all'allineamento dei livelli retributivi e delle qualifiche in atto sulla base delle mansioni funzionali esercitate di fatto all'anzidetta data di entrata in vigore del presente decreto.

Con le stesse deliberazioni, in relazione alle esigenze delle attivita' addestrative degli enti, si procedera' alla sistemazione del personale assunto a tempo determinato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I beni mobili ed immobili costituenti le strutture periferiche dei predetti enti e destinati alle attivita' di cui all'art. 1, saranno trasferiti al patrimonio delle regioni nel cui territorio essi sono situati.

I provvedimenti relativi alla liquidazione e al trasferimento alle regioni del patrimonio degli enti suddetti, nonche' al trasferimento del personale, saranno adottati, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con decreti del...

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