LEGGE 8 luglio 1956, n. 706 - Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25

Coming into Force07 Agosto 1956
Enactment Date08 Luglio 1956
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1956/07/23/056U0706/CONSOLIDATED/20091214
Published date23 Luglio 1956
Official Gazette PublicationGU n.182 del 23-07-1956
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'art. 15 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e' modificato come segue:

"Il rapporto di apprendistato non fa cessate per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.

All'apprendista da considerarsi capo famiglia, agli effetti del testo unico delle norme concessive degli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, spettano per le persone a carico gli assegni familiari a norma del testo unico predetto".

Art 2.

La corresponsione degli assegni familiari prevista nel precedente articolo deve essere autorizzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvedera', inoltre, a dare comunicazione dell'intervenuta concessione all'Ufficio provinciale del lavoro, il quale istituira' un elenco, distinto per Comuni, degli apprendisti che usufruiscono degli assegni familiari come capi famiglia.

Art 3.

L'art. 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e' modificato come segue:

"Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

  1. assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali e' previsto l'obbligo di tale assicurazione;

  2. assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, per le seguenti prestazioni:

    1. assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;

    2. assistenza specialistica ambulatoriale;

    3. assistenza farmaceutica;

    4. assistenza ospedaliera;

    5. assistenza ostetrica;

  3. assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia;

  4. assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, per:

    1. le prestazioni concernenti la cura;

    2. le erogazioni dell'indennita' giornaliere di degenza di cui all'articolo 1 della legge;

    3. l'erogazione dell'indennita' post-sanatorie.

    Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli apprendisti eccetto l'ipotesi che l'apprendista sia considerato capofamiglia, secondo il disposto...

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