DECRETO 7 agosto 2009, n. 143 - Regolamento del tirocinio professionale per l''ammissione all''esame di abilitazione all''esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell''articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139. (09G0152)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 33, quinto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 febbraio 2005, n. 34;

Visto l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;

Visto l'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, espresso con nota del 3 dicembre 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva degli atti normativi, espresso nell'adunanza del 19 febbraio 2009;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota prot. n. U.R./764/1.5/09 dell'8 maggio 2009), cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 20 maggio 2009, prot. n. DAGL/10.3.4/2009/152;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Modalita' di effettuazione del tirocinio

  1. Il tirocinio professionale e' un periodo di formazione pratica obbligatorio per l'accesso all'esame per l'abilitazione e deve consentire al tirocinante l'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione.

  2. Il tirocinio professionale e' svolto con assiduita', diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Per assiduita' si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il tirocinante e' presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno 20 ore settimanali nel normale orario di funzionamento dello studio stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 6. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio. Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento discreto e corretto, nonche' il mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.

  3. Il tirocinio si svolge presso lo studio o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e comporta la collaborazione allo svolgimento delle attivita' proprie della professione.

  4. In considerazione delle competenze specifiche in economia aziendale e diritto d'impresa e nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative, attribuite agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, il tirocinio ha per oggetto le seguenti attivita' professionali:

    a) per l'accesso alla sezione A dell'albo - Commercialisti -, le attivita' di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 139 del 2005;

    b) per l'accesso alla sezione B dell'albo - Esperti contabili -, le attivita' di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 139 del 2005.

  5. Il tirocinio professionale e' svolto presso un professionista iscritto da almeno cinque anni all'albo e che ha assolto l'obbligo di formazione professionale continua nell'ultimo triennio certificato dall'Ordine. L'anzianita' quinquennale deve essere maturata all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro dei tirocinanti o, in caso di variazione, alla data di comunicazione del nuovo professionista presso cui viene proseguito il tirocinio.

  6. Il rapporto di tirocinio non istituisce alcun obbligo di natura economica tra le parti. Il professionista puo' riconoscere al tirocinante una borsa di studio.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L'art. 33, quinto comma, della Costituzione stabilisce che e' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

    - L'art. 117, sesto comma, della Costituzione stabilisce che la potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle

    Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

    - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge

    23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di

    Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

    Ministri):

    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

    .

    - La legge 24 febbraio 2005, n. 34, recante: «Delega al

    Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2005, n. 61.

    - Si riporta il testo dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante: «Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art. 2 della legge 24 febbraio

    2005, n. 34»:

    2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale, stabilisce con proprio regolamento i contenuti e le modalita' di effettuazione del tirocinio, ivi comprese le forme della vigilanza dei Consigli degli Ordini territoriali sul corretto svolgimento dei tirocini e le relative sanzioni disciplinari, la fissazione del numero massimo di tirocinanti per ciascun professionista e gli effetti ostativi delle sanzioni disciplinari di particolare gravita' relativamente all'assunzione di tirocinanti da parte del professionista.

    .

    - Il testo dell'art. 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:

    Art. 50 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

    a) (omissis);

    b) compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; istruzione universitaria, ricerca scientifica e tecnologica:

    programmazione degli interventi sul sistema universitario e degli enti di ricerca non strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle universita' e degli enti di ricerca non strumentali;

    monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico

    Osservatorio, in materia universitaria; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del

    Ministero degli affari esteri; monitoraggio degli enti di ricerca non strumentali e supporto alla valutazione del

    CIVR; completamento dell'autonomia universitaria;

    formazione di grado universitario; razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria;

    partecipazione alle attivita' relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle universita' e negli enti di ricerca; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno della ricerca aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica.

    .

    - La legge 14 luglio 2008, n. 121, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376

    e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2008, n. 164.

    Nota all'art. 1:

    - Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 28

    giugno 2005, n. 139 e' il seguente:

    Art. 1 (Oggetto della professione). - 1. Agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato "Albo", e' riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.

    2. In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attivita':

    a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;

    b) le perizie e le...

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