DECRETO 12 novembre 2007 - Criteri e modalita'' di erogazione di contributi in favore delle attivita'' teatrali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2005, recante criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' teatrali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 30 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Efficacia

  1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa della legge d'individuazione dei principi fondamentali di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    Art. 2.

    Intervento finanziario per le attivita' teatrali

  2. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, attraverso la direzione generale per lo spettacolo dal vivo, di seguito definito Amministrazione, eroga contributi ai soggetti che svolgono attivita' di teatro, commedia musicale ed operetta, in base agli stanziamenti destinati alle attivita' teatrali dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito Fondo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

  3. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attivita' teatrali considerate sono quelle relative alla produzione in Italia ed all'estero, alla distribuzione, all'esercizio, alla promozione, alle rassegne ed ai festival. Ai sensi del presente decreto, gli spettacoli di commedia musicale sono riconosciuti a condizione che il testo e le musiche siano originali e di autori italiani contemporanei. Sono altresi' considerate le recite per le quali sia corrisposto un compenso a percentuale sugli incassi e quelle per le quali sia corrisposto un compenso fisso massimo di dodicimila euro per le attivita' di produzione e di ospitalita' e di novemila euro per l'attivita' degli organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico.

  4. Gli obiettivi che il Ministero intende perseguire con il presente decreto sono i seguenti:

    1. favorire la qualita' artistica e il costante rinnovamento dell'offerta teatrale italiana, promuovendo l'innovazione nella programmazione anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e sostenendo vari linguaggi teatrali, propri di ambiti e culture diverse con particolare attenzione alla contemporaneita';

    2. consentire ad un pubblico sempre piu' ampio di accedere alla cultura teatrale, anche attraverso specifiche iniziative di formazione, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;

    3. favorire il riequilibrio territoriale fra le regioni e le province autonome con interventi perequativi da definire in sede di Conferenza unificata;

    4. promuovere nella produzione teatrale la qualita', l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, favorendo il ricambio generazionale anche attraverso le residenze;

    5. agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;

    6. promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico;

    7. ampliare le potenzialita' del mercato teatrale, anche promuovendo la valorizzazione di luoghi originariamente non destinati ad attivita' di spettacolo, e l'utilizzazione di siti storici ed aree archeologiche per lo sviluppo del turismo culturale;

    8. sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in campo artistico, tecnico ed organizzativo;

    9. promuovere l'interdisciplinarieta' e la multimedialita';

    10. sostenere la diffusione internazionale del teatro italiano, in particolare in ambito europeo, anche mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalita' con qualificati organismi esteri.

  5. Il Ministro, con proprio decreto, determina gli elenchi degli organismi e delle iniziative teatrali di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11, sentito il parere della Commissione consultiva per il teatro di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, di seguito definita Commissione, ed acquisito il parere della Conferenza delle regioni, dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali i provvedimenti possono comunque essere adottati.

  6. Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo, di seguito definito direttore generale, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziaria e di bilancio, sentita la Commissione ed acquisito il parere della Conferenza delle regioni, dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta da parte del direttore medesimo, trascorsi i quali il decreto puo' comunque essere adottato, stabilisce, in armonia con il totale dei contributi assegnati nell'anno precedente e con l'entita' delle domande complessivamente presentate, la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori teatrali, dei soggetti e dei progetti di cui ai seguenti articoli.

    Art. 3.

    Criteri generali di determinazione della base quantitativa e di attribuzione del contributo

  7. Il contributo e' determinato sulla base delle voci di costo previste nel preventivo finanziario riconosciute ammissibili nelle percentuali e nei massimali stabiliti con le modalita' di cui al successivo comma 4, nonche' sulla base della valutazione qualitativa del progetto artistico di cui all'art. 5. Il contributo e' assegnato sulla base della validita' organizzativa ed imprenditoriale, nonche' della qualita' culturale delle iniziative, della natura professionale delle attivita' realizzate, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria ed impiego per ogni spettacolo di un minimo di sei elementi tra artistici e tecnici. Per il settore del teatro per l'infanzia e la gioventu', il numero minimo degli elementi e' ridotto a quattro; il teatro di figura non e' soggetto a limitazioni.

  8. Il contributo non puo' comunque eccedere il pareggio tra entrate ed uscite dei preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario.

  9. Sono considerati, ai fini della determinazione della base quantitativa, i seguenti costi:

    1. per i teatri stabili, quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali che complessivamente l'organismo teatrale prevede di versare presso qualsiasi ente pubblico competente, calcolati sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al personale artistico e tecnico. Per l'attivita' di ospitalita' si considerano i compensi corrisposti agli organismi teatrali ospitati, operanti esclusivamente nei settori di cui al presente decreto, nel limite massimo dei costi concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali;

    2. per le imprese di produzione, quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali, come specificati nella lettera a) del presente comma;

    3. per il teatro di figura, quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali, come specificati nella lettera a) del presente comma;

    4. per gli organismi di promozione e formazione del pubblico, quelli concernenti gli organismi teatrali ospitati operanti nel settore della prosa con riferimento ai compensi corrisposti, nonche' quelli concernenti la promozione, la pubblicita' e la gestione delle sale, con esclusione di quelli del personale dipendente;

    5. per l'esercizio teatrale, quelli concernenti la gestione della sala per attivita' continuativa e per attivita' stagionale; si considerano, inoltre, i costi di promozione del pubblico e pubblicita';

    6. per la promozione teatrale e perfezionamento professionale, nonche' per gli artisti di strada, quelli concernenti le spese artistiche, con esclusione delle spese generali;

    7. per le rassegne e i festival, quelli concernenti gli oneri previdenziali ed assistenziali, come specificati nella lettera a) del presente comma, quelli concernenti l'ospitalita', nonche' quelli concernenti la pubblicita' e promozione;

    8. per i progetti speciali, quelli artistici ed orga-nizzativi;

    9. per l'attivita' all'estero, quelli concernenti i viaggi ed i trasporti.

  10. Il direttore generale stabilisce annualmente le percentuali ed i massimali economici delle voci di costo di cui al comma 3, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'entita' delle domande complessivamente presentate, sentito il parere della competente sezione della Consulta per lo spettacolo di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89.

  11. Sono considerati spettacoli in coproduzione quelli che prevedono apporti artistici, tecnici, organizzativi e finanziari dei soggetti partecipanti, anche di Paesi UE, motivati da un'adeguata relazione dei rispettivi direttori artistici. La Commissione esprime prioritariamente il parere sulla sussistenza dei presupposti artistici e le recite realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione. La coproduzione deve risultare da un formale accordo fra i soggetti coproduttori, con la chiara indicazione dei rispettivi apporti finanziari. Possono essere riconosciute, ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le coproduzioni effettuate fra non piu' di tre organismi.

  12. Ai fini dell'assegnazione del contributo, per rappresentazioni pubbliche si intendono quelle alle quali chiunque puo' accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso ad eccezione di quanto previsto dall'art. 13.

  13. L'attivita' recitativa svolta in Paesi UE e' riconosciuta entro il limite del trenta per cento dell'attivita' svolta in Italia.

  14. L'Amministrazione, sentita la Commissione, puo' attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possano essere diversamente classificate, nell'ambito delle attivita' considerate dal presente decreto.

  15. Almeno...

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