DECRETO 20 luglio 1998 - Individuazione dei criteri generali per la determinazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi e delle relative aliquote di imposta di fabbricazione

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni; Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria; Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi e' stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico; Visto il decreto ministeriale 1 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 luglio 1997, concernente la variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi e rideterminazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione; Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1997, concernente la variazione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, con il quale vengono dettate norme per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo politicoamministrativo ai fini di una piu' razionale organizzazione delle amministrazioni pubbliche; Considerata la necessita' di procedere alla individuazione dei criteri generali per la determinazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi e delle relative aliquote di imposta di fabbricazione; Ritenuto opportuno di dover provvedere alla individuazione di diverse aliquote percentuali di imposta di fabbricazione da applicare per scaglioni di prezzo di vendita al pubblico, prendendo a riferimento l'ammontare delle aliquote proposte per i vari prodotti dal comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983;

Decreta: Art. 1.

  1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di ordinario consumo sono stabilite per categorie di prezzo, secondo le seguenti misure percentuali da applicare al prezzo di vendita al pubblico: a) 25 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita fino a lire 500 la scatola; b) 23 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita superiore a lire 500 e fino a lire 1.500 la...

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