DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 1998, n.178 Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facolta' e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 7 febbraio 1958, n. 88; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto l'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conferisce la delega al Governo per la trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica e l'istituzione della facolta' o del corso di laurea e di diploma in scienze motorie; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1998; Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

Finalita' e definizioni

  1. Il presente decreto legislativo disciplina la trasformazione degli ISEF e l'istituzione della facolta' e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie ai sensi dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

  2. Ai sensi del presente regolamento si intendono: a) per ISEF, sia l'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma sia gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi della legge 7 febbraio 1988, n. 88; b) per Ministro, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; c) per Ministero, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; d) per Osservatorio, l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui all'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; e) per universita', le universita' e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale.

    Art. 2.

    Istituzione del corso di laurea in scienze motorie

  3. La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo delle scienze motorie si svolgono nelle universita'.

  4. Il corso di laurea in scienze motorie e' finalizzato all'acquisizione di adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali nelle seguenti aree: a) didatticoeducativa, finalizzata all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado; b) della prevenzione e dell'educazione motoria adattata, finalizzata a soggetti di diversa eta' e a soggetti disabili; c) tecnicosportiva, finalizzata alla formazione nelle diverse discipline; d) manageriale, finalizzata all'organizzazione e alla gestione delle attivita' e delle strutture sportive.

  5. Con riferimento alle predette aree i regolamenti didattici di ateneo di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, definiscono il relativo ordinamento. In sede di prima applicazione i settori scientificodisciplinari caratterizzanti sono indicati nella tabella allegata.

  6. Il corso di laurea ha durata quadriennale. L'accesso e' a numero programmato, in relazione all'effettiva disponibilita' di strutture e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive idonee e previo accertamento dell'idoneita' fisica per le attivita' disciplinari a prevalente contenuto tecnicosportivo.

  7. Per le successive modifiche e integrazioni all'ordinamento degli studi del corso di laurea, per la definizione degli ordinamenti dei corsi di diploma e per l'aggiornamento dei settori scientificodisciplinari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 95 e 99, della legge l5 maggio 1997, n. 127.

  8. Il corso di laurea e i corsi di diploma sono di norma attivati nell'ambito di una specifica facolta' di scienze motorie con il concorso di altre facolta' e dipartimenti. Nel caso di attivazione di corso di laurea o di diploma in scienze motorie nell'ambito di facolta' diversa e' comunque garantita la specifica finalizzazione dei corsi, assicurando la rilevanza dei settori scientificodisciplinari di cui alla lettera B) dell'allegato. Per attivare la facolta' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1998, n. 25. Le relative modalita' organizzative sono definite negli statuti e nei regolamenti didattici di ateneo.

  9. Il diploma di laurea in scienze motorie non abilita all'esercizio delle attivita' professionali sanitarie di competenza dei laureati in medicina e chirurgia e di quelle di cui ai profili professionali disciplinati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

    Art. 3.

    Procedure

  10. In sede di prima applicazione del presente decreto il Ministro, tenuto conto dell'esigenza di una equilibrata offerta formativa tra gli atenei e sul territorio, della localizzazione delle sedi principali e distaccate degli attuali ISEF, nonche' delle risorse finanziarie disponibili, con proprio provvedimento, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito l'Osservatorio, definisce i criteri per la programmazione dell'istituzione delle facolta' e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie e le procedure, i tempi e le modalita' per la loro attivazione, a decorrere comunque dall'anno accademico 1999-2000, anche al fine di consentire il conseguimento dalla laurea da parte degli iscritti agli attuali corsi di diploma e dei diplomati degli ISEF.

  11. Entro i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 1, gli atenei interessati presentano al Ministero la richiesta di istituzione della facolta' o del corso di laurea e di diploma in scienze motorie e allegano gli eventuali schemi di convenzione con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonche' per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori dei predetti istituti.

  12. La domanda e' corredata dall'indicazione della disponibilita' di risorse finanziarie, di personale, docente e tecnicoamministrativo, di attrezzature e strutture didattiche, scientifiche e sportive.

  13. Le proposte delle universita' sono trasmesse all'Osservatorio il quale ne verifica la congruita'. Il Ministro, sulla base della verifica tecnica dell'Osservatorio, autorizza le universita' all'attivazione dei corsi o della facolta'.

    Art. 4.

    Istituto universitario di scienze motorie di Roma

  14. L'ISEF di Roma e' trasformato in istituto universitario statale e assume la denominazione di Istituto universitario di scienze motorie. Allo stesso si applicano le disposizioni vigenti per le universita' e per gli istituti di istruzione universitaria statali.

    Il corso di laurea in scienze motorie e' attivato a decorrere dall'anno accademico 1999-2000. Per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.

  15. L'Istituto universitario di scienze motorie subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'ISEF di Roma.

  16. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro nomina un comitato tecnico di cinque componenti, scelti fra professori universitari od altri esperti delle aree disciplinari interessate, assicurando anche una presenza degli attuali docenti dell'ISEF di Roma. Il comitato sovrintende all'organizzazione del nuovo istituto, provvede agli adempimenti connessi all'avvio delle attivita' e predispone lo statuto e il regolamento didattico della facolta', nonche' quello per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Lo statuto e i regolamenti sono soggetti ai controlli del Ministero ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

  17. Il comitato dura in carica due anni accademici e assume le funzioni del consiglio di amministrazione, nonche' le attribuzioni del consiglio di facolta' fino all'assegnazione all'Istituto di almeno cinque docenti universitari di ruolo, di cui tre di prima fascia e due di seconda. Il presidente del comitato, eletto tra i suoi componenti, assume le funzioni temporanee di direttore dell'Istituto.

  18. Il personale tecnico e amministrativo dell'ISEF di Roma resta assegnato all'Istituto universitario di scienze motorie e viene inquadrato nei ruoli universitari mantenendo la qualifica, l'anzianita' maturata ed il trattamento economico complessivo in godimento.

    Art. 5.

    Personale docente non universitario

  19. Il personale docente non universitario, in servizio presso l'ISEF di Roma e presso gli ISEF pareggiati alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbia svolto a tale data almeno tre anni di attivita' di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico presso i medesimi istituti mantiene, a domanda, le funzioni didattiche presso le nuove facolta', corsi di laurea e di diploma, tenuto conto dell'organizzazione didattica e scientifica prevista dal nuovo ordinamento, senza oneri aggiuntivi per il...

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