LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88 - Provvedimenti per l'educazione fisica

Coming into Force21 Marzo 1958
Enactment Date07 Febbraio 1958
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/03/06/058U0088/CONSOLIDATED/20091214
Published date06 Marzo 1958
Official Gazette PublicationGU n.57 del 06-03-1958
TITOLO I ORDINAMENTO DELL'EDUCAZIONE FISICA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA: la seguente legge:

Art 1.

(Organizzazione dell'insegnamento)

L'insegnamento dell'educazione fisica e' obbligatorio in tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica ed e' impartito distintamente per gli alunni e le alunne.

Art 2.

Ai fini di cui al precedente articolo la scolaresca di ciascuna scuola o istituto e' ripartita in squadre maschili e femminili di almeno 15 alunni.

Art 3.

(Esoneri dalle lezioni)

Il capo d'Istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi.

Ai fini della precedente disposizione possono essere utilizzati i mezzi della Cassa scolastica.

Art 4.

(Voto di educazione fisica negli Istituti magistrali)

In deroga alle disposizioni dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, e del terzo comma dell'art. 14 della legge 9 agosto 1954, n. 645, per gli alunni degli Istituti magistrali il voto di educazione fisica e' compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione agli esami, dell'iscrizione e della dispensa dal pagamento delle tasse.

Gli alunni degli Istituti magistrali non possono essere dispensati dalla frequenza alle lezioni di educazione fisica, ma possono ottenere soltanto la dispensa dalla esecuzione di esercitazioni pratiche. Gli alunni degli Istituti anzidetti e i candidati privatisti che sono stati esonerati dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica, possono conseguire il diploma di abilitazione magistrale superando la sola prova di teoria.

Art 5.

(Palestre ed impianti sportivi)

Tutti gli edifici scolastici devono comprendere una area per le esercitazioni all'aperto.

Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica devono essere dotati di una palestra coperta, quando non superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano piu' di venti. Alle palestre devono essere annessi i locali per i relativi servizi.

Le aree e le palestre di cui ai precedenti commi sono considerate locali scolastici agli effetti della manutenzione, della illuminazione, della custodia e della somministrazione del riscaldamento e della provvista di acqua da parte degli enti locali.

Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell'arredamento scolastico.

Art 6.

(Sussidi)

Il Ministero della pubblica istruzione puo' concedere sussidi per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre.

La corresponsione dei sussidi prevista dal precedente comma e' subordinata alla esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi o arredi cui il sussidio si riferisce che sara' controllata dai provveditori agli studi.

Art 7.

(Organizzazione dei servizi centrali)

E istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione alle dipendenze del Ministro, il servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie statali dei vari ordini e gradi.

Art 8.

(Ispettorato centrale)

Al ruolo organico degli ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, sono aggiunti cinque posti di ispettori centrali per l'educazione fisica, uno dei quali riservato a laureati in medicina e chirurgia. A questo ultimo posto possono concorrere anche appartenenti ad amministrazioni diverse da quella della pubblica istruzione che abbiano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al concorso.

Art 9.

(Servizi periferici)

L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica e' di competenza dei provveditori agli studi, che possono valersi della collaborazione di un preside o di un insegnante di ruolo di educazione fisica, il quale ultimo potra' essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.

Art 10.

(Personale subalterno per i servizi di educazione fisica)

L'art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221, ratificato con legge 29 giugno 1951, n. 558, e' sostituito dal seguente:

"In aggiunta al personale di cui al precedente articolo ed al fine di assicurare i servizi inerenti all'educazione fisica, agli istituiti che siano forniti di palestra nono assegnati un bidello, se abbiano almeno nove classi, due se ne abbiano piu' di ventidue.

Negli stessi casi sono assegnati uno o due bidelli per i servizi inerenti all'educazione fisica alle scuole e istituti d'istruzione tecnica e artistica quando l'onere del personale di servizio sia a carico dello Stato, a norma delle disposizioni vigenti.

Quando in una stessa sede esistano piu' scuole e istituti, che dispongano di palestra comune, le rispettive classi si sommano ai fini dell'assegnazione dei bidelli per i servizi di educazione fisica. In tal caso i bidelli sono assegnati alla scuola o istituto che ha il maggior numero di classi.

Art 11.

(Tassa di educazione fisica)

In sostituzione della tassa speciale di educazione fisica le tasse scolastiche d'iscrizione dovute dagli alunni interni delle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, nonche' le tasse di esame dovute dai candidati privatisti che sostengono esami nelle scuole ed istituti statali, per i quali e' prevista la prova di educazione fisica, sono aumentate di lire 300.

TITOLO II RUOLO ORGANICO DEGLI INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA
Art 12.

(Ruolo organico degli insegnanti di educazione fisica)

E' istituito il ruolo organico dei professori di educazione fisica nelle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica.

I professori di educazione fisica appartengono al ruolo B.

Art 13.

(Costituzione delle cattedre)

L'obbligo di orario degli insegnanti di educazione fisica e' di diciotto ore settimanali.

La cattedra di ruolo, maschile o femminile, si istituisce in ogni scuola e istituto, anche quando ciascuno di essi abbia un minor numero di ore di lezione, solo nel caso in cui sia possibile il completamento dell'orario presso altre scuole o istituti della stessa sede.

In tale caso la cattedra sara' istituita presso la scuola o istituto avente l'orario piu' elevato.

Per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva, l'insegnante puo' assumere, in aggiunta all'orario d'obbligo, oltre due ore ore nelle scuole medie, nelle scuole di avviamento professionale o nelle scuole d'arte, e quattro ore negli altri istituti e scuole.

La determinazione del numero complessivo delle cattedre di ruolo sara' fatta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e sara' soggetta a revisione biennale.

Art 13.

(Costituzione delle cattedre)

L'obbligo di orario degli insegnanti di educazione fisica e' di diciotto ore settimanali.

La cattedra di ruolo, maschile o femminile, si istituisce in ogni scuola e istituto, anche quando ciascuno di essi abbia un minor numero di ore di lezione, solo nel caso in cui sia possibile il completamento dell'orario presso altre scuole o istituti della stessa sede.

In tale caso la cattedra sara' istituita presso la scuola o istituto avente l'orario piu' elevato.

Per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva, l'insegnante puo' assumere, in aggiunta all'orario d'obbligo, altre due ore nelle scuole medie, nelle scuole di avviamento professionale o nelle scuole d'arte, e quattro ore negli altri istituti e scuole.

La determinazione del numero complessivo delle cattedre di ruolo sara' fatta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e sara' soggetta a revisione biennale.

Art 14.

(Abilitazione e concorsi)

Le cattedre di educazione fisica, sono conferite mediante concorso...

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