Proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, con il quale e' stato, da ultimo, prorogato lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ed in quello delle bonifiche della regione Campania;

Considerato che la proroga dello stato d'emergenza si rende necessaria al fine di consentire il completamento degli interventi in corso e la individuazione dei nuovi soggetti affidatari del servizio di smaltimento dei rifiuti;

Considerato altresi' il perdurare della gravita' del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, anche in relazione alle conseguenze di natura igienico-sanitaria;

Tenuto conto che con ordinanza n. 77 del 2006 del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania e' stato approvato l'adeguamento del piano regionale dei rifiuti, che ha rinviato ad apposita normativa di dettaglio da adottarsi a livello regionale, la disciplina dei compiti spettanti agli enti d'ambito, per cui si rende necessario un ulteriore e congruo termine per consentire il regolare trasferimento delle competenze spettanti agli enti ordinariamente preposti;

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