DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2005, n. 14 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania

Coming into Force19 Febbraio 2005
Published date18 Febbraio 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/02/18/005G0034/CONSOLIDATED/20051130
Enactment Date17 Febbraio 2005
Official Gazette PublicationGU n.40 del 18-02-2005
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di definire le indispensabili iniziative finalizzate ad accelerare gli interventi necessari per il superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Norme di accelerazione delle procedure di riscossione

  1. Fermi i poteri commissariali previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2005, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni ed i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania, che hanno conferito fino al 31 dicembre 2004 rifiuti solidi urbani agli impianti di produzione di combustibili derivati dai rifiuti, sono tenuti a certificare al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, l'ammontare delle situazioni debitorie in ordine al pagamento della relativa tartiffa nei confronti del Commissario delegato medesimo e dei soggetti concessionari del servizio, nonche' in ordine al pagamento degli importi previsti in favore dei Comuni destinatari di misure di compensazione ambientale; il Commissario delegato, previo espletamento delle necessarie verifiche, attesta la veridicita' delle certificazioni pervenute.

  2. In via sostitutiva, ove i soggetti di cui al comma 1 non provvedano a quanto ivi previsto con la tempestivita' richiesta, ovvero la veridicita' delle certificazioni non siano state attestate dal Commissario delegato, il medesimo Commissario entro i successivi quindici giorni, previo espletamento delle necessarie verifiche, attesta le situazioni debitorie riscontrate a carico dei soggetti inadempienti.

  3. Le attestazioni del Commissario delegato di cui ai commi 1 e 2 sono accettate, nell'ambito di un rapporto unitario, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. quali titoli giuridici idonei a consentire, entro quindici giorni, l'anticipazione delle occorrenti risorse finanziarie da destinare al Commissario medesimo per le conseguenti iniziative solutorie. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. subentra nei crediti di titolarita' del Commissario delegato e dei soggetti affidatari vantati nei confronti dei comuni, dei consorzi, nonche' degli altri affidatari inadempienti.

  4. Entro sessanta giorni dall'anticipazione delle risorse finanziarie da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., il Commissario delegato, ove non vi provvedano direttamente i soggetti inadempienti, si sostituisce ai medesimi per la definizione di un piano di rientro, al massimo quadriennale, delle situazioni debitorie con la medesima Cassa, ivi compresi gli oneri connessi all'anticipazione di cui al comma 3, specifico per ciascun soggetto debitore, avente durata, nonche' modalita' e termini correlati alle situazioni debitorie ed alle condizioni finanziarie di ciascuno dei predetti soggetti inadempienti. In ogni caso, a fronte della mancata attuazione anche parziale del piano di rientro, il Ministero dell'interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati.

  5. Per il piu' proficuo esercizio dei poteri commissariali di cui al presente articolo, i comuni e i relativi consorzi, nonche' gli enti affidatari, consentono al Commissario delegato o ad un suo delegato l'accesso ai propri atti con ogni urgenza, e comunque non oltre cinque giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di definire le indispensabili iniziative finalizzate ad accelerare gli interventi necessari per il superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio; E m a n a il seguente decreto-legge: Art...

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