La successione legittima

AutoreStefano Ambrogio
Pagine403-408

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@1 Nozione

Ai sensi dell’art. 457 c.c. le forme della successione ereditaria sono due: la successione legittima e la successione testamentaria (vedi Cap. 32).

La successione necessaria o dei legittimari (vedi Cap. 36) non è, invece, una terza forma di successione, ma costituisce solo un limite alla volontà del testatore.

La successione è definita legittima (o ab intestato) quando trova il suo titolo nella legge e non in una volontà testamentaria; quando, cioè, la legge provvede ad individuare i soggetti che hanno il diritto di subentrare nel patrimonio ereditario.

Tale tipo di successione si fonda sulla presunzione secondo la quale il defunto, pur non avendo fatto testamento, avrebbe preferito che il suo patrimonio ereditario venisse acquistato dai suoi più stretti familiari, piuttosto che da estranei. L’art. 565 c.c., infatti, nell’individuare quali sono le categorie dei successibili, stabilisce che "nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato".

Il 2° comma dell’art. 457 c.c. sancisce il principio di sussidiarietà della successione legittima rispetto a quella testamentaria ("non si fa luogo alla successione legittima, se non quando manca in tutto o in parte quella testamentaria").

Secondo la prevalente dottrina (Grosso-Burdese, Capozzi), quindi, la successione testamentaria prevale su quella legittima, le cui norme hanno carattere dispositivo e non cogente. Ciò non esclude che la successione legittima possa concorrere con la successione testamentaria, qualora il testatore abbia istituito l’erede solo in una parte, in una quota astratta del suo patrimonio.

La successione legittima si apre quando:
manca un testamento;
esiste un testamento, ma con esso il defunto ha disposto solo di una parte dei propri beni. In tal caso, infatti, la legge determina a chi spetta la parte restante del patrimonio;
il testamento è nullo oppure è stato annullato o revocato.

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@2 Le categorie di successibili

Come abbiamo visto, l’art. 565 c.c. individua diversi ordini di successibili ex lege, secondo un criterio che privilegia i parenti più prossimi - coniuge, figli, genitori - rispetto a quelli più lontani.

L’ordine dei successibili nella successione legittima è il seguente:
coniuge del defunto, cioè il soggetto legato a quest’ultimo da un vincolo matrimoniale che non si sia sciolto a seguito di divorzio (in caso di separazione personale, il coniuge superstite conserva il diritto di succedere all’altro coniuge, salvo qualora la separazione gli sia stata addebitata);
discendenti del defunto, cioè i suoi figli legittimi e naturali, i suoi nipoti etc.;
ascendenti del defunto, cioè i suoi genitori, i suoi nonni e così via;
fratelli e sorelle del defunto;
altri parenti del defunto, fino al sesto grado (zii, cugini, procugini etc.);
fratelli e sorelle naturali anche...

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