La successione dei legittimari

AutoreStefano Ambrogio
Pagine417-421

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@1 Nozione

Il nostro ordinamento giuridico tiene, come abbiamo visto, in particolare considerazione gli interessi della famiglia. Tali interessi prevalgono sulla libertà e autonomia testamentaria nell’ambito della cd. successione necessaria o dei legittimari, in base alla quale ai discendenti legittimi e naturali, al coniuge e, qualora manchino discendenti legittimi, anche agli ascendenti, spetta sempre e comunque una quota del patrimonio del defunto. Tale quota si chiama quota legittima o riserva e i parenti che ne hanno diritto sono detti eredi legittimari.

La legittima costituisce, dunque, un limite alla libertà di disporre del testatore, dal momento che se il testatore ha disposto senza tener conto dei diritti degli eredi legittimari, il testamento potrà essere dichiarato inefficace su richiesta dell’erede legittimario estromesso.

@2 I legittimari

L’art. 536 c.c. individua le categorie di legittimari che sono:
il coniuge;
i figli legittimi (cui sono equiparati i legittimati e gli adottivi); - i figli naturali;
gli ascendenti legittimi.

Al coniuge spetta la metà del patrimonio del defunto. Se concorre con i figli, ha diritto ad un terzo del patrimonio ereditario nel caso in cui concorra con un solo figlio; ad un quarto di tale patrimonio nel caso in cui i figli siano più di uno (art. 542 c.c.). Al coniuge sono inoltre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

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Al coniuge separato spettano gli stessi diritti se la separazione non è stata a lui addebitata; in caso contrario, gli spetta solo un assegno vitalizio se, al momento dell’apertura della successione, godeva degli alimenti a carico del coniuge defunto.

Ai figli legittimi o naturali è riservata la metà del patrimonio se il genitore lascia un figlio solo; se i figli sono più di uno, è loro riservata la quota di due terzi da dividersi in parti uguali (art. 537 c.c.). Abbiamo visto sopra le loro quote nel caso in cui concorrano con il coniuge.

Anche nella successione necessaria è attribuito ai figli legittimi il diritto di commutazione della quota spettante ai figli naturali (vedi Cap. 34, par. 4).

Agli ascendenti è riservato un terzo del patrimonio, ma solo se chi muore non ha lasciato figli legittimi né naturali (art. 538 c.c.). Se concorrono con il coniuge, a quest’ultimo è riservata la metà del patrimonio e agli ascendenti un quarto (art. 544 c.c.).

@3...

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