Modifica all'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di termini per l'adeguamento della disciplina concernente le occupazioni, le installazioni e gli accessi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge

Art. 1.

  1. Il comma 1 dell'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente

    "1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 20 e' fissato il termine del 31 dicembre 1999. Fino a tale data sono consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi esistenti in data anteriore al 31 dicembre 1998".

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 30 marzo 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Diliberto _____________ LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 5516)

    Presentato dagli on.li Armaroli e Mazzocchi il 16 dicembre 1998.

    Assegnato alla commissione IX (Trasporti), in sede referente, il 17 dicembre 1998, con pareri delle commissioni I e VIII.

    Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 20 gennaio e il 17 febbraio 1999.

    Esaminato in aula il 22 febbraio 1999 e approvato il 25 febbraio 1999.

    Senato della Repubblica (atto n. 3846)

    Assegnato alla commissione 8 (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 10 marzo 1999, con pareri delle commissioni 1 e 10 .

    Esaminato dalla 8 commissione, in sede deliberante, ed approvato il 24 marzo 1999.

    Avvertenza

    Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

    Nota all'art. 1

    - Il testo dell'art. 234 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.

    285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente

    "Art. 234 (Norme transitorie relative al titolo II). - 1. Per gli adeguamenti conseguiti alle disposizioni dell'art. 20 e' fissato il termine del 31 dicembre 1999.

    Fino a tale data sono consentiti le occupazioni, le...

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