LEGGE 4 dicembre 1996, n. 611 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, recante interventi nel settore dei trasporti

Coming into Force06 Dicembre 1996
Published date05 Dicembre 1996
Enactment Date04 Dicembre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/12/05/096G0640/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.285 del 05-12-1996
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, recante interventi nel settore dei trasporti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 12 aprile 1996, n. 199, 14 giugno 1996, n. 320, e 5 agosto 1996, n. 410.

  3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1995, n. 557, 26 febbraio 1996, n. 86, e 26 aprile 1996, n. 221.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 dicembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei

Ministri BURLANDO, Ministro dei trasporti e

della navigazione Visto, il Guardasigilli: FLICK ------------

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1996, N. 517.

All'articolo 3:

al comma 1, al capoverso, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, le aziende perdono il diritto alle quote di sovvenzione o sussidi di esercizio sospese. Le suddette quote sono utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi definiti a tal fine in un apposito piano predisposto dalle aziende, entro sessanta giorni a decorrere dall'accertamento del mancato miglioramento. Tale piano e' approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione entro novanta giorni. Decorso tale termine il piano si intende respinto".

All'articolo 8:

al comma 1, lettera a), numero 1), lettera b), dopo le parole: "veicoli isolati" sono inserite le seguenti: "Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purche' mobili"; e dopo le parole: "gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di struttura portasci" sono inserite le seguenti: "o portabagagli";

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