DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1996, n. 517 - Interventi nel settore dei trasporti

Coming into Force06 Ottobre 1996
Enactment Date04 Ottobre 1996
Published date05 Ottobre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/10/05/096G0546/CONSOLIDATED/20121229
Official Gazette PublicationGU n.234 del 05-10-1996
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rifinanziare gli interventi di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria a carattere innovativo, finalizzati al miglioramento della mobilita' e delle condizioni ambientali delle citta' metropolitane e dei centri urbani, nonche' il potenziamento e l'ammodernamento delle reti ferroviarie di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per la relativa interconnessione con il trasporto urbano;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di definire il limite del concorso dello Stato alla garanzia dei mutui per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, in favore degli enti indicati nell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, con esclusione degli enti in gestione commissariale governativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.

Rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti

  1. Per consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e' autorizzato per l'anno 1997 il limite di impegno trentennale di lire 100 miliardi per le finalita' di cui all'articolo 9 della stessa legge n. 211.

  2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: "entro novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro duecentoquaranta giorni".

  3. Per consentire il completamento dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' autorizzata l'accensione di ulteriori mutui in relazione al limite di impegno decennale di lire 150 miliardi per l'anno 1997, intendendosi conseguentemente elevato il limite di cui al medesimo articolo 2, comma 3.

Art 1.

Rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti

  1. Per consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e' autorizzato per l'anno 1997 il limite di impegno trentennale di lire 100 miliardi per le finalita' di cui all'articolo 9 della stessa legge n. 211.2

  2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: "entro novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro duecentoquaranta giorni".

  3. Per consentire il completamento dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' autorizzata l'accensione di ulteriori mutui in relazione al limite di impegno decennale di lire 150 miliardi per l'anno 1997, intendendosi conseguentemente elevato il limite di cui al medesimo articolo 2, comma 3.

Art 2.

Modalita' di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211

  1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: "mutui decennali" sono sostituite dalle seguenti: "mutui della durata massima di 10 anni".

  2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono aggiunti i seguenti periodi: "Per ogni intervento i mutui garantiti dallo Stato non possono superare il limite massimo del 50 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Tale limite non si applica agli interventi concernenti le ferrovie in regime di gestione commissariale governativa".

Art 3.

Modalita' applicative dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 1

aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

maggio 1995, n. 204.

  1. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla 30 maggio 1995, n. 204, e' sostituito dal seguente:

" 4. Per le aziende per le quali sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e costi del trasporto di cui al comma 3 e' sospesa l'erogazione di una quota di sovvenzione o sussidio di esercizio pari alla rata di ammortamento del mutuo autorizzato ai sensi del comma 2. La sospensione puo' valere per un massimo di due anni. Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, le aziende perdono il diritto alle quote di sovvenzione o sussidi di esercizio sospese che in tal caso sono utilizzate per consentire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza delle aziende stesse".

Art 3.

Modalita' applicative dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204. 1. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla 30 maggio 1995, n. 204, e'

sostituito dal seguente:

"4. Per le aziende per le quali sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e costi del trasporto di cui al comma 3 e' sospesa l'erogazione di una quota di sovvenzione o sussidio di esercizio pari...

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