Modifiche al decreto 4 aprile 2001, recante: .

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 agosto 2005 Modifiche al

4 aprile 2001, recante: ´Integrazione al decreto ministeriale 18 febbraio

1982, concernente norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica

e del decreto ministeriale 13 marzo 1995, concernente norme sulla tutela sanitaria

degli sportivi professionistiª.

IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 26 ottobre 1971, n. 1099 ed, in particolare, l'art.

2; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 ed, in particolare, l'art. 5; Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91 ed, in particolare, l'art. 7; Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 5 marzo 1982, concernente: ´Norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonisticaª; Visto il proprio decreto in data 13 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995, concernente: ´Norme per la tutela sanitaria degli sportivi professionistiª; Visto il proprio decreto in data 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2001, concernente

´Integrazione del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, concernente norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica e del decreto ministeriale 13 marzo 1995, concernente norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionistiª ed, in particolare, l'art. 4 che prevede che ´Il Ministero della sanita' effettuera' una vigilanza sul rischio sanitario delle atlete per un periodo di tre anni. A tal fine la Federazione pugilistica italiana fornira' gli elementi conoscitivi atti a valutare la reale efficacia delle misure di protezione adottate e le eventuali conseguenze sulla salute delle atleteª; Viste le note del 4 maggio 2004 con le quali la Federazione pugilistica italiana ha trasmesso la ´Relazione sanitaria sull'attivita' pugilistica femminile in Italia nel triennio 2001-2004ª ed ha, quindi, richiesto di apportare modifiche al citato decreto 4 aprile 2001 per adeguare la normativa sanitaria nazionale ai regolamenti internazionali sia dilettantistici che professionistici; Sentito il Consiglio superiore di sanita' in data 16 marzo 2005;

Decreta

Art. 1.

Non puo' essere riconosciuta l'idoneita' alla pratica del pugilato alle atlete portatrici di protesi mammaria e a quelle in stato di gravidanza.

Prima di iniziare la pratica agonistica ogni atleta deve essere informata sui rischi per la salute ai quali va incontro.

Le...

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