LEGGE 26 ottobre 1971, n. 1099 - Tutela sanitaria delle attivita' sportive

Coming into Force22 Marzo 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/12/23/071U1099/ORIGINAL
Published date23 Dicembre 1971
Enactment Date26 Ottobre 1971
Official Gazette PublicationGU n.324 del 23-12-1971
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La tutela sanitaria delle attivita' sportive spetta alle regioni che la esercitano secondo un programma le cui finalita' e contenuti corrisponderanno ai criteri di massima fissati dal Ministero della sanita' con il concorso delle regioni stesse.

In attesa che le regioni esercitino le competenze previste dagli articoli 117 e 118 della Costituzione in materia sanitaria, la tutela sanitaria di coloro che praticano attivita' sportive spetta al Ministero della sanita', che si avvale della collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano.

Art 2.

La tutela sanitaria si esplica mediante l'accertamento obbligatorio, con visite mediche di selezione e di controllo periodico, dell'idoneita' generica e della attitudine di chi intende svolgere o svolge attivita' agonistico sportive. Le visite mediche sono gratuite, tranne per coloro che svolgono professionalmente attivita' agonistica.

Con decreto del Ministro per la sanita', sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, vengono emanate, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, le norme regolamentari volte a disciplinare le modalita' di esercizio della tutela per le singole attivita' sportive, con particolare riferimento all'eta', al sesso ed alla qualifica dilettantistica o professionistica di coloro che praticano le rispettive attivita', nonche' a prevedere i casi in cui sono obbligatorie le visite prima e dopo le gare in relazione al rischio ed al carico al quale viene sottoposto l'atleta.

I contravventori alle disposizioni contenute nel decreto di cui al precedente comma sono puniti, indipendentemente dalle sanzioni di carattere sportivo, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Gli organi sanitari designati dalla Regione e, sino al termine stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, i medici provinciali, possono affidare il compito di effettuare le visite agli ufficiali sanitari, ai medici condotti, ai medici scolastici ed ai medici della Federazione medico-sportiva italiana proposti dal Comitato olimpico nazionale italiano, incaricando in linea prioritaria e preferenziale i sanitari che hanno una qualificazione in campo medico-sportivo.

Con decreto del Ministro per la sanita', da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sara' stabilito il compenso per le visite di cui al presente articolo e per i prelievi di cui al successivo articolo 5.

Art 3.

Gli atleti partecipanti a competizioni sportive, che impiegano, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, sostanze che possono risultare nocive per la loro salute e che saranno determinate col decreto di cui al successivo articolo 7, sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Chiunque somministra agli atleti che partecipano a competizioni sportive le sostanze di cui al precedente comma, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, e' punito con l'ammenda da lire 100.000 a...

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