La sospensione feriale non si applica ai termini di deposito della sentenza: nessun allineamento con la sospensione dei termini per impugnare

AutoreCarmelo Minnella
Pagine40-44
244
giur
3/2018 Rivista penale
CONTRASTI
LA SOSPENSIONE FERIALE
NON SI APPLICA AI TERMINI
DI DEPOSITO DELLA SENTENZA:
NESSUN ALLINEAMENTO
CON LA SOSPENSIONE
DEI TERMINI PER IMPUGNARE
di Carmelo Minnella
SOMMARIO
1. La vicenda processuale. 2. La prima remissione alle Sezioni
Unite. 3. La palla torna alla Sezione remittente. 4. La seconda
remissione al Supremo Collegio. 5. Il decisum delle Sezioni
Unite. 6. Il mancato collegamento con i termini per impugna-
re. 7. Il diritto delle ferie dei magistrati. 8. Rilievi conclusivi
e questioni ancora aperte.
1. La vicenda processuale
La Corte d’appello di L’Aquila dichiarava inammissi-
bile, in quanto tardivo, l’appello proposto dall’imputato
avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che, in data 28
luglio 2015, lo aveva condannato alla pena di giustizia per
il reato di false dichiarazioni nell’istanza di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, ex art. 95 del D.P.R. n. 115
del 2002. Si osservava che la motivazione della sentenza
impugnata è stata depositata in data 31 luglio 2015, entro
il termine indicato di giorni 30; considerato che il predetto
termine andava a scadere il 27 agosto 2015, dies a quo per
impugnare doveva pertanto considerarsi, ai sensi dell’ar-
ticolo 585 c.p.p, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera
c), quello del primo giorno successivo alla sospensione
dei termini feriali, con la conseguenza che il termine di
45 giorni entro il quale proporre impugnazione doveva
ritenersi venuto a scadenza in data 15 ottobre 2015, ben
prima dell’effettiva proposizione dell’appello, avvenuta in
data 29 ottobre 2015.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazio-
ne l’imputato, deducendo inosservanza dell’articolo 585
c.p.p., sostenendo che i termini per la redazione della sen-
tenza previsti dall’articolo 544 c.p.p. devono ritenersi sog-
getti alla sospensione durante il periodo feriale. Da tale
assunto deriva, secondo il ricorrente, che, avendo il Tri-
bunale riservato il deposito della motivazione nel termine
di giorni 30, quest’ultimo, computata la detta sospensio-
ne, doveva considerarsi venuto a scadenza il 27 settembre
2015. Il gravame, secondo la tesi del ricorrente, sarebbe
dunque tempestivo, in quanto proposto entro i 45 giorni
previsti dall’articolo 585 del codice di rito.
2. La prima remissione alle Sezioni Unite
Con ordinanza n. 13843 del 14-21 marzo 2017, la Quarta
Sezione della Suprema Corte rimetteva alle Sezioni Unite
la seguente questione: «se, anche dopo l’entrata in vigore
della legge 28 aprile 2014, n. 67 e le modif‌iche apportate
132 convertito con modif‌icazioni dalla legge 10 novembre
2014, n. 162 (che ha ridotto il periodo annuale di ferie dei
magistrati da 45 a 30 giorni), il termine per la redazione
della sentenza di cui all’articolo 544 c.p.p., quale presup-
posto di decorrenza dell’ulteriore termine per l’impugna-
zione ai sensi dell’articolo 585 c.p.p., non possa ritener-
si soggetto alla sospensione nel periodo feriale a norma
dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742».
Si prendeva atto che anche nella giurisprudenza di le-
gittimità successiva alle modif‌iche normative introdotte
nel 2014, risultano delle decisioni della Suprema Corte
aderenti all’orientamento consolidato – a partire dalla
sentenza Giacomini del 1996 delle Sezioni Unite – secondo
il quale la sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale è da ritenere non operativa per il termine di depo-
sito della motivazione della sentenza, con la conseguenza
che, ove venga a cadere in detto periodo, l’ulteriore termi-
ne per proporre impugnazione comincia a decorrere dalla
f‌ine del periodo di sospensione (1).
Tuttavia, per i giudici del Collegio della IV Sezione,
occorreva tenere conto del novum normativo in cui si in-
scrive la norma che prevede la sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale.
Si faceva riferimento, in primo luogo, successivamente
alla pronuncia delle Sezioni Unite Giacomini, alla Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione Europea di Nizza nel
dicembre del 2000 (a cui dal 2009, il Trattato di Lisbo-
na del 13 dicembre 2007 ha attribuito alla Carta valore
vincolante pari ai Trattati all’interno dell’ordinamento
dell’Unione); con il riconoscimento del carattere di diritto
sociale fondamentale del diritto alle ferie annuali retribu-
ite, ai sensi dell’articolo 31 § 2 della Carta (e la Corte di
Giustizia dell’Unione europea nega la possibilità che tale
diritto sia interpretato in modo restrittivo).
Nel 2014, invece, il decreto legge n. 132 ha ridotto da
45 a 30 i giorni di ferie dei magistrati e ciò verrebbe ad
incidere sul diritto al riposo garantito dalla norma sulla
sospensione feriale con esclusivo riguardo alle parti ed ai
difensori, piuttosto che ai magistrati. Si rileva, all’uopo, la
disparità di trattamento che tale assunto comporta per i
magistrati giudicanti sia rispetto ai difensori che rispetto
ai magistrati dell’uff‌icio del Pubblico Ministero. Inoltre,
il periodo di sospensione dei termini processuali, che as-
sicura le “ferie degli avvocati”, è stato ridotto di quindici
giorni, senza la previsione di alcuna misura destinata a
controbilanciare l’aggravio di lavoro della categoria, cui fa
carico, anche nel periodo di sospensione, la difesa delle
parti negli affari per i quali non vale la sospensione.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT