LEGGE 7 ottobre 1969, n. 742 - Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

Coming into Force06 Novembre 1969
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1969/11/06/069U0742/CONSOLIDATED/20150627
Published date06 Novembre 1969
Enactment Date07 Ottobre 1969
Official Gazette PublicationGU n.281 del 06-11-1969
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo.

La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale.

Art 1.

Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo.

La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale. 1

Art 1.

Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo.

La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale. (1) 2

Art 1.

Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo.

La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale. (1) (2) 3

Art 1.

Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie...

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