LEGGE 10 novembre 2014, n. 162 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

Coming into Force11 Novembre 2014
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2014/11/10/14G00175/ORIGINAL
Enactment Date10 Novembre 2014
Published date10 Novembre 2014
Official Gazette PublicationGU n.261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 84
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 novembre 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132

All'articolo 1:

al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale facolta' e' consentita altresi' nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilita' extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «del collegio arbitrale» sono aggiunte le seguenti: «per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000»;

al secondo periodo, le parole da: «tra gli avvocati iscritti» fino a: «condanne disciplinari definitive» sono sostituite dalle seguenti: «tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo»;

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

2-bis. La funzione di consigliere dell'ordine e l'incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilita' si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato

;

al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «E' in facolta' degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni»;

al comma 5, dopo le parole: «Ministro della giustizia» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;

dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresi' stabiliti i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonche' il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, prevedendo altresi' sistemi di designazione automatica

.

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' avvocati»;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

1-bis. E' fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente

;

al comma 2:

alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti»;

alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o vertere in materia di lavoro»;

al comma 5, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' avvocati»;

nella rubrica, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' avvocati».

All'articolo 3, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilita', decorre unitamente ai medesimi».

All'articolo 5:

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

2-bis. L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile

;

al comma 3, le parole: «previsti dall'articolo 2643 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti a trascrizione»;

dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile"

.

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «da un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno un avvocato per parte» e le parole: «10 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1º dicembre»;

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e' trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarita', comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3

;

al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nell'accordo si da' atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilita' di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo» e le parole: «da euro 5.000 ad euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 ad euro 10.000»;

il comma 5 e' sostituito dal seguente:

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:

"g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio";

b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:

"h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio";

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:

"d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio"

;

nella rubrica, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' avvocati».

L'articolo 7 e' soppresso.

All'articolo 9, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

4-bis. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e degli obblighi di lealta' e riservatezza di cui al comma 2 costituisce per l'avvocato illecito disciplinare

.

All'articolo 10, comma 1, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' avvocati».

All'articolo 11, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia

.

Nella rubrica del capo II, le parole: «un avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' avvocati».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «innanzi all'ufficiale dello stato civile» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi al...

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